Il cliente fallisce dopo un ordine su misura: cosa fare con merce, commessa e credito
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In breve: se un cliente peggiora mentre produci su misura, puoi sospendere la tua prestazione quando le sue condizioni patrimoniali mettono in evidente pericolo il pagamento, salvo che ti dia un'idonea garanzia (art. 1461 c.c.). Se si apre la liquidazione giudiziale, i contratti non ancora eseguiti restano sospesi finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII), e il tuo credito si fa valere con la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII). Il momento migliore per agire è prima: con un controllo su protesti e procedure, che con Veryfy costa 5,90€.
Questa guida spiega in sintesi le norme, lette sul testo vigente su Normattiva il 27 ottobre 2026. Non sostituisce il parere di un legale, che serve sempre quando un cliente è in procedura.
I tre momenti: sospetto, procedura aperta, merce già consegnata
Cosa puoi fare dipende da quando te ne accorgi:
- Hai un sospetto: ritardi, protesti, voci, un cambio improvviso di amministratore. Il contratto è in corso, la procedura non c'è ancora.
- Si è aperta una procedura: liquidazione giudiziale, concordato o un altro strumento del Codice della crisi.
- Hai già consegnato: la merce su misura è dal cliente, o è stata posata, e la fattura è aperta.
Secondo l'Osservatorio Procedure e Liquidazioni di Cerved (primo trimestre 2026, pubblicato il 28 giugno 2026) le procedure concorsuali gravi sono state 2.611 nel trimestre (+7,5% su base annua) e le «altre procedure», cioè gli strumenti di gestione preventiva della crisi, hanno toccato il massimo storico di 627 casi (+14%), con le misure cautelari e protettive in crescita del 49%. Sono situazioni frequenti, non eccezioni.
Crisi e insolvenza: le parole della legge
Per l'art. 2 del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), la crisi è lo stato che rende probabile l'insolvenza e si manifesta con flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte alle obbligazioni dei dodici mesi successivi; l'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di pagare regolarmente. Per chi fornisce, i fatti esteriori sono proprio i segnali da cercare: protesti, ritardi crescenti, procedure.
Prima della procedura: sospendere la prestazione
Per l'art. 1461 del codice civile ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della propria prestazione se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo la controprestazione, salvo che venga prestata un'idonea garanzia. In pratica: se a commessa in corso emergono segnali gravi, puoi fermare la produzione o la consegna e chiedere una garanzia o un pagamento.
Due norme collegate:
- Per l'art. 1186 del codice civile, se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito le garanzie date, il creditore può esigere subito il pagamento anche prima della scadenza.
- Se il contratto è un appalto, per l'art. 1671 del codice civile il committente può recedere anche a lavori iniziati, ma deve tenerti indenne delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
La sospensione va motivata da fatti concreti e documentati: un sospetto generico non basta. Prima di sospendere, parlane con il tuo legale.
Procedura aperta: cosa succede al contratto in corso
Per l'art. 172 del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019), se alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale il contratto non è ancora eseguito, o non è eseguito del tutto nelle prestazioni principali da entrambe le parti, l'esecuzione resta sospesa finché il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, dichiara di subentrare o di sciogliersi. Quello che conta per te:
- puoi mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, scaduto il quale il contratto si intende sciolto;
- se il curatore subentra, sono prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura;
- se si scioglie, fai valere nel passivo il credito per il mancato adempimento, senza risarcimento del danno;
- sono inefficaci le clausole che fanno dipendere la risoluzione dall'apertura della liquidazione giudiziale.
Non consegnare merce su misura a un cliente in liquidazione giudiziale senza una dichiarazione chiara del curatore.
Merce già consegnata: insinuare il credito
Per l'art. 201 del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) la domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso trasmesso via PEC al curatore, all'indirizzo indicato nell'avviso ai creditori, almeno trenta giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo. Il ricorso indica la somma, i fatti e gli elementi di diritto, l'eventuale prelazione e la PEC per le comunicazioni, con i documenti allegati: ordine, conferme, documenti di trasporto, fatture. Se manca l'indicazione del titolo di prelazione, il credito è considerato chirografario.
Sulla merce: la riserva di proprietà è opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto con data certa anteriore (art. 1524 del codice civile), e funziona per beni ancora riconoscibili. Materiali posati in un edificio appartengono di regola al proprietario del suolo (art. 934 del codice civile).
I pagamenti ricevuti prima del fallimento
L'art. 166 del Codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019) disciplina la revocatoria: in certi casi il curatore può chiedere indietro pagamenti ricevuti nei sei mesi prima del deposito della domanda, se prova che conoscevi lo stato di insolvenza. Non sono revocabili, tra l'altro, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Un motivo in più per avere condizioni di pagamento chiare e rispettate.
Errori da non fare
- Continuare a produrre e consegnare dopo segnali gravi, sperando di essere pagati.
- Accettare pagamenti anomali (beni al posto del denaro, cessioni improvvisate) da un cliente in crisi.
- Perdere il termine per la domanda di ammissione al passivo.
- Non conservare ordine scritto, bozze approvate e documenti di consegna.
Cosa avresti potuto vedere prima
Molte crisi lasciano tracce pubbliche: protesti, procedure, bilanci in perdita, patrimonio netto ridotto, cambi di amministratori. Per i clienti ricorrenti vedi come monitorare il cliente tra ordine e consegna. Veryfy è un servizio italiano di verifica aziendale a consumo, senza abbonamento. Per un primo filtro basta Negatività e procedure concorsuali (5,90€); con Rating e fido operativo (9,90€) aggiungi rating e fido operativo stimato. Il report Verifica (19€) mostra anche titolare effettivo, soci e amministratori; Decisione (49€) e Istruttoria (99€) sono per gli importi più alti e per le catene di società. I report non mostrano lo stato di attività dell'azienda, che si legge nella visura camerale.
Per approfondire
La procedura per decidere prima è nell'hub decidere il fido in 10 minuti. Vedi anche cliente in concordato preventivo, verificare il patrimonio del debitore e revocare il fido a un cliente insolvente. Il report è una lettura di fonti ufficiali con data, non una garanzia di pagamento.
Domande frequenti
Posso smettere di produrre se il cliente sembra in crisi?
L'art. 1461 c.c. consente di sospendere la tua prestazione se le condizioni patrimoniali del cliente sono divenute tali da mettere in evidente pericolo il pagamento, salvo che ti dia un'idonea garanzia. Servono fatti concreti; parlane con un legale prima di sospendere.
Cosa succede all'ordine se il cliente va in liquidazione giudiziale?
Per l'art. 172 del Codice della crisi, se il contratto non è ancora eseguito da entrambe le parti resta sospeso finché il curatore decide se subentrare o sciogliersi; puoi chiedere al giudice delegato di assegnargli un termine non superiore a 60 giorni.
Come recupero il credito da un cliente fallito?
Con la domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII): ricorso trasmesso via PEC al curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza di esame dello stato passivo, con ordine, documenti di trasporto e fatture.
Il curatore può chiedermi indietro i pagamenti ricevuti?
In alcuni casi sì, con la revocatoria (art. 166 CCII), per esempio per pagamenti nei sei mesi precedenti se il curatore prova che conoscevi l'insolvenza. Non sono revocabili i pagamenti di beni e servizi dell'attività d'impresa effettuati nei termini d'uso.
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