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Il cliente chiede un pagamento a 90 giorni: come tutelarsi

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In breve: un termine di pagamento di 90 giorni tra imprese non è vietato dalla legge italiana — ma non è nemmeno incondizionatamente valido. Il D.Lgs. 231/2002 (attuazione della disciplina UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) permette termini superiori a 60 giorni solo se pattuiti espressamente e non "gravemente iniqui" per chi li subisce. Accettarlo senza verificare il cliente aumenta comunque la tua esposizione per tre mesi pieni, a prescindere dalla validità legale della clausola.

Cosa dice la legge sui termini superiori a 60 giorni

Il termine di pagamento di default, in assenza di un accordo scritto, è di 30 giorni. Le parti possono pattuire espressamente un termine più lungo — anche 90 giorni o oltre — ma l'art. 7 del D.Lgs. 231/2002 dichiara nulle le clausole sul termine di pagamento che risultano gravemente inique nei confronti del creditore, cioè quando l'accordo, senza una giustificazione oggettiva, ha come scopo principale procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese di chi fornisce. Se un giudice ritiene un termine di 90 giorni gravemente iniquo in un caso concreto, l'effetto pratico non è un termine "a piacere": il pagamento torna dovuto entro il termine legale di 30 giorni.

Cosa rende, in pratica, un termine "gravemente iniquo"

Non esiste una soglia numerica automatica oltre la quale un termine diventa nullo: la valutazione è discrezionale, caso per caso, e considera la prassi commerciale del settore, la natura della fornitura e l'equilibrio complessivo del rapporto tra le parti. Un termine di 90 giorni imposto unilateralmente a un piccolo fornitore da un cliente in posizione di forza contrattuale, senza alcuna ragione oggettiva legata alla fornitura, ha più probabilità di essere considerato iniquo di un termine di 90 giorni concordato in un settore dove è prassi diffusa e giustificata (es. cicli di vendita al dettaglio lunghi).

Cosa succede in caso di ritardo, anche oltre il termine pattuito

Il D.Lgs. 231/2002 prevede, per le transazioni commerciali tra imprese, un meccanismo più severo di quello ordinario del Codice Civile: gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di una formale messa in mora, e il creditore ha diritto a un rimborso forfettario di 40€ per i costi di recupero, dovuto automaticamente in aggiunta agli interessi. Il tasso di mora applicabile è più alto del tasso legale ordinario, aggiornato periodicamente in base al tasso di riferimento BCE — verificalo aggiornato al momento in cui serve, non affidarti a una percentuale letta altrove mesi prima.

Verificare il cliente prima di accettare, non solo discutere la clausola

Indipendentemente dalla validità legale del termine, accettare 90 giorni significa restare esposto per tre mesi su quel cliente specifico. Prima di accettare, verificare la sua solidità patrimoniale, il suo comportamento di pagamento verso altri fornitori e eventuali segnali di attenzione riduce il rischio reale — la tutela legale sulla nullità di una clausola iniqua arriva comunque dopo, quando il danno (mancato incasso, tempo, eventuale contenzioso) è già in parte accaduto.

Prima di accettare un termine di pagamento lungo, il report Veryfy mostra il fido operativo stimato del cliente — un'esposizione di 90 giorni pesa diversamente su un cliente solido rispetto a uno già vicino al proprio limite.

Domande frequenti

Un termine di pagamento a 90 giorni tra imprese è legale in Italia?

Sì, se pattuito espressamente — ma l'art. 7 del D.Lgs. 231/2002 dichiara nulle le clausole sul termine di pagamento gravemente inique nei confronti del creditore. Se un giudice le ritiene tali, il pagamento torna dovuto entro il termine legale di 30 giorni.

Cosa rende un termine di pagamento 'gravemente iniquo'?

Non esiste una soglia numerica automatica: la valutazione è discrezionale, caso per caso, e considera la prassi commerciale del settore, la natura della fornitura e l'equilibrio complessivo del rapporto tra le parti.

Cosa succede in caso di ritardo su una transazione commerciale tra imprese?

Il D.Lgs. 231/2002 prevede interessi di mora automatici dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di messa in mora formale, più un rimborso forfettario di 40€ per i costi di recupero, dovuto automaticamente in aggiunta agli interessi.

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