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Interpello 191/2026: concordato preventivo biennale per il professionista associato, se gli ISA sono diversi

Aggiornato al · Atto del

In breve: con la risposta a interpello n. 191 pubblicata il 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che dal biennio 2026-2027 il professionista che lavora in proprio e partecipa anche a un'associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale da solo, senza che aderisca l'associazione, se le due attività ricadono in ISA diversi. Vale per effetto delle modifiche del d.lgs. 148/2026 alle cause di esclusione.

Cosa dice la risposta 191/2026?

Che le cause di esclusione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 13/2024 non scattano quando il professionista e l'associazione esercitano attività riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale differenti. In quel caso il professionista accede al CPB 2026-2027 "a prescindere dall'eventuale adesione dell'Associazione".

Il caso: un notaio che esercita in forma individuale e che è anche associato a un'associazione di notai attiva solo nelle vendite delegate dal giudice dell'esecuzione (art. 591-bis c.p.c.). Per il 2024 il notaio ha presentato il modello ISA DK01U (studi notarili, ATECO 69.10.20), l'associazione il modello DK30U (attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, ATECO 69.10.30). Aveva già aderito al CPB 2024-2025 e voleva rinnovare.

Quali sono le due cause di esclusione in gioco?

Le ha introdotte il d.lgs. 81/2025 (art. 9, comma 1, lettera a) per evitare che il reddito venga spostato tra un soggetto che aderisce al concordato e uno che non aderisce. Nel testo modificato dal d.lgs. 148/2026, riportato dalla risposta:

Cosa cambia rispetto a prima?

Il riferimento al "medesimo ISA". Nella formulazione commentata dalla circolare 9/E del 24 giugno 2025 l'esclusione colpiva il professionista associato se l'associazione non aderiva, salvo il caso in cui per l'attività dell'associazione non fossero approvati gli ISA. Con le modifiche dell'art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, le due esclusioni non operano se professionista ed ente stanno su ISA diversi.

Secondo l'art. 28, comma 3, dello stesso decreto, citato dalla risposta, le modifiche si applicano "a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027". Per il biennio 2024-2025 restano le regole precedenti.

Accesso al CPB del professionista che partecipa a un'associazione professionale (dal biennio 2026-2027)
CasoProfessionistaAssociazione
Stesso ISA, l'associazione aderiscePuò aderirePuò aderire se aderiscono tutti gli associati con redditi individuali sullo stesso ISA
Stesso ISA, l'associazione non aderisceEscluso (lettera b-quinquies)Non aderisce
ISA diversiPuò aderire anche da soloPuò aderire anche se non aderiscono tutti gli associati

Quali sono i limiti del parere?

Tre, e l'Agenzia li scrive esplicitamente. Il parere riguarda solo il quesito posto: non valuta gli altri requisiti di accesso al CPB né le altre cause di esclusione, decadenza e cessazione. Presuppone che ISA e codici ATECO di professionista e associazione siano applicati correttamente, verifica che resta all'amministrazione. Vale finché professionista e associazione continuano a svolgere attività riconducibili a ISA diversi.

Lo statuto dell'associazione, su cui l'istante aveva costruito la sua tesi (attività esclusiva, impossibilità di spostare reddito), non è il criterio che l'Agenzia usa per decidere: il criterio è l'ISA applicato.

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Fonti

Domande frequenti

Un professionista associato può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 se lo studio associato non aderisce?

Sì, se il professionista e l'associazione esercitano attività riconducibili a ISA diversi. Lo dice la risposta a interpello 191/2026, per effetto delle modifiche del d.lgs. 148/2026 che si applicano dal biennio 2026-2027.

E se professionista e associazione hanno lo stesso ISA?

Allora vale la causa di esclusione della lettera b-quinquies): il professionista accede al CPB solo se aderisce anche l'associazione per gli stessi periodi d'imposta. L'associazione, a sua volta, può aderire solo se aderiscono tutti gli associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo individuali sullo stesso ISA.

Lo statuto dell'associazione conta per l'esclusione?

Nella risposta 191/2026 il criterio decisivo è l'ISA applicato, non lo statuto: l'Agenzia conclude per l'accesso al CPB perché notaio e associazione hanno presentato modelli ISA diversi (DK01U e DK30U), nel presupposto che ISA e codici ATECO siano applicati correttamente.

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