Interpello 191/2026: concordato preventivo biennale per il professionista associato, se gli ISA sono diversi
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In breve: con la risposta a interpello n. 191 pubblicata il 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che dal biennio 2026-2027 il professionista che lavora in proprio e partecipa anche a un'associazione professionale può aderire al concordato preventivo biennale da solo, senza che aderisca l'associazione, se le due attività ricadono in ISA diversi. Vale per effetto delle modifiche del d.lgs. 148/2026 alle cause di esclusione.
Cosa dice la risposta 191/2026?
Che le cause di esclusione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) dell'art. 11, comma 1, del d.lgs. 13/2024 non scattano quando il professionista e l'associazione esercitano attività riconducibili a indici sintetici di affidabilità fiscale differenti. In quel caso il professionista accede al CPB 2026-2027 "a prescindere dall'eventuale adesione dell'Associazione".
Il caso: un notaio che esercita in forma individuale e che è anche associato a un'associazione di notai attiva solo nelle vendite delegate dal giudice dell'esecuzione (art. 591-bis c.p.c.). Per il 2024 il notaio ha presentato il modello ISA DK01U (studi notarili, ATECO 69.10.20), l'associazione il modello DK30U (attività di supporto alle attività legali, giuridiche e notarili, ATECO 69.10.30). Aveva già aderito al CPB 2024-2025 e voleva rinnovare.
Quali sono le due cause di esclusione in gioco?
Le ha introdotte il d.lgs. 81/2025 (art. 9, comma 1, lettera a) per evitare che il reddito venga spostato tra un soggetto che aderisce al concordato e uno che non aderisce. Nel testo modificato dal d.lgs. 148/2026, riportato dalla risposta:
- Lettera b-quinquies): è escluso chi, nel periodo d'imposta precedente, ha dichiarato individualmente redditi di lavoro autonomo (art. 54, comma 1, TUIR) e ha partecipato a un'associazione professionale (art. 5, comma 3, lettera c, TUIR), a una società tra professionisti o a una società tra avvocati che esercita attività riconducibili al medesimo ISA applicato dal professionista. L'esclusione non opera se l'associazione o la società aderisce al CPB per gli stessi periodi.
- Lettera b-sexies): è speculare. È esclusa l'associazione o la società se non aderiscono al CPB tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo da attività riconducibili al medesimo ISA applicato dall'ente.
Cosa cambia rispetto a prima?
Il riferimento al "medesimo ISA". Nella formulazione commentata dalla circolare 9/E del 24 giugno 2025 l'esclusione colpiva il professionista associato se l'associazione non aderiva, salvo il caso in cui per l'attività dell'associazione non fossero approvati gli ISA. Con le modifiche dell'art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), del d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, le due esclusioni non operano se professionista ed ente stanno su ISA diversi.
Secondo l'art. 28, comma 3, dello stesso decreto, citato dalla risposta, le modifiche si applicano "a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027". Per il biennio 2024-2025 restano le regole precedenti.
| Caso | Professionista | Associazione |
|---|---|---|
| Stesso ISA, l'associazione aderisce | Può aderire | Può aderire se aderiscono tutti gli associati con redditi individuali sullo stesso ISA |
| Stesso ISA, l'associazione non aderisce | Escluso (lettera b-quinquies) | Non aderisce |
| ISA diversi | Può aderire anche da solo | Può aderire anche se non aderiscono tutti gli associati |
Quali sono i limiti del parere?
Tre, e l'Agenzia li scrive esplicitamente. Il parere riguarda solo il quesito posto: non valuta gli altri requisiti di accesso al CPB né le altre cause di esclusione, decadenza e cessazione. Presuppone che ISA e codici ATECO di professionista e associazione siano applicati correttamente, verifica che resta all'amministrazione. Vale finché professionista e associazione continuano a svolgere attività riconducibili a ISA diversi.
Lo statuto dell'associazione, su cui l'istante aveva costruito la sua tesi (attività esclusiva, impossibilità di spostare reddito), non è il criterio che l'Agenzia usa per decidere: il criterio è l'ISA applicato.
Cosa fare in studio, cliente per cliente
- Mappa gli associati: per ogni cliente professionista che partecipa a un'associazione, a una STP o a una società tra avvocati, confronta il modello ISA presentato per il periodo precedente dal cliente e dall'ente.
- ISA diversi: l'adesione al CPB 2026-2027 si valuta per il singolo, senza coordinarsi con gli altri associati.
- Stesso ISA: l'adesione va decisa insieme. Se l'ente non aderisce, l'associato è escluso; se non aderiscono tutti gli associati con redditi individuali, è escluso l'ente.
- Documenta nel fascicolo del cliente la verifica fatta e i modelli ISA confrontati.
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Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 191/2026 (concordato preventivo biennale, associazione tra professionisti, ISA differenti), pubblicata il 23/10/2026, letta il 23/10/2026
- D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, art. 11, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies), su Normattiva
- D.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, art. 28, comma 1, lettera b), numeri 1.2) e 1.3), e comma 3, come citato nella risposta 191/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, come citata nella risposta 191/2026
Domande frequenti
Un professionista associato può aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027 se lo studio associato non aderisce?
Sì, se il professionista e l'associazione esercitano attività riconducibili a ISA diversi. Lo dice la risposta a interpello 191/2026, per effetto delle modifiche del d.lgs. 148/2026 che si applicano dal biennio 2026-2027.
E se professionista e associazione hanno lo stesso ISA?
Allora vale la causa di esclusione della lettera b-quinquies): il professionista accede al CPB solo se aderisce anche l'associazione per gli stessi periodi d'imposta. L'associazione, a sua volta, può aderire solo se aderiscono tutti gli associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo individuali sullo stesso ISA.
Lo statuto dell'associazione conta per l'esclusione?
Nella risposta 191/2026 il criterio decisivo è l'ISA applicato, non lo statuto: l'Agenzia conclude per l'accesso al CPB perché notaio e associazione hanno presentato modelli ISA diversi (DK01U e DK30U), nel presupposto che ISA e codici ATECO siano applicati correttamente.
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