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Interpello 190/2026: rientro dei ricercatori, l'immobile ricevuto in donazione non allunga l'agevolazione

Aggiornato al · Atto del

In breve: con la risposta a interpello n. 190 pubblicata il 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il docente o ricercatore rientrato in Italia che riceve in donazione un'unità immobiliare residenziale non ottiene il periodo agevolato più lungo previsto dall'art. 44, comma 3-ter, del d.l. 78/2010. Per l'estensione serve un acquisto a titolo oneroso, come già chiarito per il vecchio regime degli impatriati.

Cosa dice la risposta 190/2026?

Che, "anche ai fini dell'allungamento del periodo di applicazione degli incentivi", l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia "debba essere effettuata dal docente o dal ricercatore a titolo oneroso". Un immobile ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza non integra quindi il requisito.

Il caso: un ricercatore che ha riportato la residenza fiscale in Italia da dicembre 2020 e fruisce degli incentivi dell'art. 44 dal periodo d'imposta 2021. Ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, lo ha finito per renderlo abitabile e vi ha stabilito la dimora abituale a giugno 2022. Sosteneva che la norma non specifica il titolo d'acquisto e che quindi vale anche quello gratuito.

Che cosa prevede l'art. 44 del d.l. 78/2010?

Come riportato dalla risposta:

Perché la donazione non basta?

Perché l'Agenzia considera il comma 3-ter "sostanzialmente sovrapponibile" al comma 3-bis dell'art. 16 del d.lgs. 147/2015 (il regime speciale dei lavoratori impatriati, poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. 209/2023), introdotto dallo stesso decreto Crescita e con la stessa ratio. Per quel regime la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (paragrafo 3.2), citata nella risposta, aveva chiarito che:

La risposta 190/2026 estende questa lettura agli incentivi per docenti e ricercatori.

Immobile e allungamento degli incentivi dell'art. 44, comma 3-ter (risposta 190/2026 e circolare 33/E/2020 come citata)
Come si diventa proprietariIntegra il requisito?
Acquisto a titolo oneroso dell'intera proprietàSì
DonazioneNo
Solo nuda proprietà o solo usufruttoNo

Quali sono i limiti del parere?

L'Agenzia risponde solo sull'estensione del periodo: non valuta se all'istante spettino gli incentivi in sé, di cui fruisce dal 2021. Ricorda inoltre che l'interpello non serve a far confermare i requisiti di accesso al regime o la residenza fiscale, perché sono accertamenti di fatto (circolare 9/E del 1° aprile 2016, come citata nella risposta). Il parere si basa sui fatti esposti nell'istanza, restando fermo ogni potere di controllo.

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Fonti

Domande frequenti

Il ricercatore rientrato che riceve una casa in donazione ha diritto agli anni in più dell'art. 44, comma 3-ter?

No. Secondo la risposta a interpello 190/2026 l'unità immobiliare residenziale deve essere acquistata dal docente o ricercatore a titolo oneroso; la donazione non integra il requisito.

Quanto dura l'agevolazione per i ricercatori con l'immobile acquistato?

Con un'unità residenziale acquistata dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti, il comma 3-ter riportato nella risposta prevede l'anno del trasferimento e i sette periodi d'imposta successivi, se la residenza in Italia permane. Senza, il comma 3 prevede l'anno del trasferimento e i cinque successivi.

Basta la nuda proprietà o l'usufrutto?

No. La circolare 33/E del 2020, richiamata dalla risposta 190/2026, esclude l'acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto e richiede l'intera proprietà acquisita a titolo oneroso.

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