Interpello 190/2026: rientro dei ricercatori, l'immobile ricevuto in donazione non allunga l'agevolazione
Aggiornato al · Atto del
In breve: con la risposta a interpello n. 190 pubblicata il 23 ottobre 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che il docente o ricercatore rientrato in Italia che riceve in donazione un'unità immobiliare residenziale non ottiene il periodo agevolato più lungo previsto dall'art. 44, comma 3-ter, del d.l. 78/2010. Per l'estensione serve un acquisto a titolo oneroso, come già chiarito per il vecchio regime degli impatriati.
Cosa dice la risposta 190/2026?
Che, "anche ai fini dell'allungamento del periodo di applicazione degli incentivi", l'acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia "debba essere effettuata dal docente o dal ricercatore a titolo oneroso". Un immobile ricevuto in donazione dopo il trasferimento della residenza non integra quindi il requisito.
Il caso: un ricercatore che ha riportato la residenza fiscale in Italia da dicembre 2020 e fruisce degli incentivi dell'art. 44 dal periodo d'imposta 2021. Ha ricevuto in donazione un immobile allo stato grezzo, lo ha finito per renderlo abitabile e vi ha stabilito la dimora abituale a giugno 2022. Sosteneva che la norma non specifica il titolo d'acquisto e che quindi vale anche quello gratuito.
Che cosa prevede l'art. 44 del d.l. 78/2010?
Come riportato dalla risposta:
- Comma 1: è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti dei docenti e ricercatori che, dopo almeno due anni continuativi di documentata attività di ricerca o docenza all'estero, vengono a svolgere la loro attività in Italia acquisendo la residenza fiscale.
- Comma 3: l'agevolazione vale nel periodo d'imposta in cui si diventa residenti e nei cinque successivi, se la residenza in Italia permane.
- Comma 3-ter (introdotto dall'art. 5 del d.l. 34/2019, decreto Crescita): per chi ha trasferito la residenza dal periodo d'imposta 2020, a determinate condizioni il periodo si allunga. Tra queste, l'agevolazione spetta nell'anno del trasferimento e nei sette successivi se il docente o ricercatore diventa proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti; l'unità può essere acquistata anche dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Perché la donazione non basta?
Perché l'Agenzia considera il comma 3-ter "sostanzialmente sovrapponibile" al comma 3-bis dell'art. 16 del d.lgs. 147/2015 (il regime speciale dei lavoratori impatriati, poi abrogato dall'art. 5 del d.lgs. 209/2023), introdotto dallo stesso decreto Crescita e con la stessa ratio. Per quel regime la circolare 33/E del 28 dicembre 2020 (paragrafo 3.2), citata nella risposta, aveva chiarito che:
- il requisito non è integrato se l'acquisto riguarda la sola nuda proprietà o il solo usufrutto;
- l'ulteriore periodo spetta se l'intera proprietà è acquisita dal lavoratore a titolo oneroso, perché la norma richiede "un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato".
La risposta 190/2026 estende questa lettura agli incentivi per docenti e ricercatori.
| Come si diventa proprietari | Integra il requisito? |
|---|---|
| Acquisto a titolo oneroso dell'intera proprietà | Sì |
| Donazione | No |
| Solo nuda proprietà o solo usufrutto | No |
Quali sono i limiti del parere?
L'Agenzia risponde solo sull'estensione del periodo: non valuta se all'istante spettino gli incentivi in sé, di cui fruisce dal 2021. Ricorda inoltre che l'interpello non serve a far confermare i requisiti di accesso al regime o la residenza fiscale, perché sono accertamenti di fatto (circolare 9/E del 1° aprile 2016, come citata nella risposta). Il parere si basa sui fatti esposti nell'istanza, restando fermo ogni potere di controllo.
Cosa fare in studio, cliente per cliente
- Individua i clienti docenti o ricercatori rientrati dal 2020 che contano sugli anni in più del comma 3-ter, e quelli ancora nel vecchio regime impatriati con l'ulteriore quinquennio legato alla casa.
- Controlla il titolo d'acquisto dell'immobile: atto a titolo oneroso, intera proprietà. Donazione, nuda proprietà o usufrutto non bastano.
- Ricalcola il periodo per chi ha solo un immobile ricevuto gratuitamente: secondo la risposta resta il periodo base del comma 3 (anno del trasferimento più cinque).
- Documenta nel fascicolo del cliente l'atto di acquisto e la data del trasferimento di residenza.
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Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 190/2026 (incentivi per il rientro dei ricercatori, immobile ricevuto in donazione), pubblicata il 23/10/2026, letta il 23/10/2026
- D.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 44, su Normattiva
- D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16, comma 3-bis, come citato nella risposta 190/2026
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, paragrafo 3.2, e circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, come citate nella risposta 190/2026
Domande frequenti
Il ricercatore rientrato che riceve una casa in donazione ha diritto agli anni in più dell'art. 44, comma 3-ter?
No. Secondo la risposta a interpello 190/2026 l'unità immobiliare residenziale deve essere acquistata dal docente o ricercatore a titolo oneroso; la donazione non integra il requisito.
Quanto dura l'agevolazione per i ricercatori con l'immobile acquistato?
Con un'unità residenziale acquistata dopo il trasferimento o nei dodici mesi precedenti, il comma 3-ter riportato nella risposta prevede l'anno del trasferimento e i sette periodi d'imposta successivi, se la residenza in Italia permane. Senza, il comma 3 prevede l'anno del trasferimento e i cinque successivi.
Basta la nuda proprietà o l'usufrutto?
No. La circolare 33/E del 2020, richiamata dalla risposta 190/2026, esclude l'acquisto della sola nuda proprietà o del solo usufrutto e richiede l'intera proprietà acquisita a titolo oneroso.
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