Adeguata verifica antiriciclaggio per commercialisti: checklist gratuita con il metodo CNDCEC 2025
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In breve: l'adeguata verifica della clientela è l'insieme di controlli che un commercialista, un esperto contabile o un altro soggetto obbligato deve fare su un cliente prima di accettare un incarico: identificarlo, identificare il titolare effettivo, capire scopo e natura della prestazione e tenerlo sotto controllo nel tempo (art. 18, d.lgs. 231/2007). Quanto approfondire dipende dal rischio, e le Regole tecniche del CNDCEC del 16 gennaio 2025 danno un metodo per misurarlo: un grado da 1 a 4 per la prestazione, dieci punteggi su cliente e operazione, una ponderazione 30/70 e quattro soglie che portano a misure semplificate, ordinarie o rafforzate. Lo strumento qui sotto applica quel metodo gratis, nel tuo browser, e produce una scheda da mettere nel fascicolo. Se vuoi anche i dati veri del cliente, il Fascicolo a 49€ aggiunge titolare effettivo dal Registro Imprese, protesti, procedure, due diligence e rischio d'impresa.
Lo strumento
Tre livelli, una scheda che si aggiorna a ogni modifica. La valutazione del rischio è gratuita e avviene nel tuo browser: nessun dato viene inviato finché non scegli di completare il fascicolo.
Chi è obbligato
Gli obblighi di adeguata verifica riguardano i soggetti elencati dall'art. 3 del d.lgs. 231/2007. Tra i professionisti (comma 4) ci sono gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro, i revisori legali, i notai e gli avvocati per le operazioni indicate dalla norma. Questa pagina è costruita sul metodo del CNDCEC, cioè sulle Regole tecniche che il Consiglio nazionale ha emanato ai sensi dell'art. 11, comma 2, per i propri iscritti: gli altri professionisti possono usarla come riferimento, tenendo conto delle regole del proprio ordine.
Quando scatta l'adeguata verifica
L'art. 17, comma 1, elenca quattro casi:
- Conferimento di un incarico per una prestazione professionale, a prescindere dall'importo.
- Operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento pari o superiore a 15.000 euro, anche con più operazioni collegate che appaiono frazionate, oppure un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.
- Sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da deroghe, esenzioni o soglie.
- Dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti in precedenza.
Il comma 7 tiene fuori la mera redazione e trasmissione, o la sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e gli adempimenti di amministrazione del personale. Il comma 3 è la chiave di tutto il resto: le misure vanno commisurate al rischio, e il professionista deve essere in grado di dimostrare alle autorità che lo ha fatto. Da qui nasce il bisogno di un metodo documentabile.
Cosa comprende (art. 18)
L'adeguata verifica si compone di quattro attività, che le misure semplificate alleggeriscono e quelle rafforzate approfondiscono:
- Identificare il cliente e chi agisce per suo conto, verificandone l'identità con un documento d'identità o un altro documento di riconoscimento equipollente, e controllando i poteri di rappresentanza (art. 19, comma 1, lettera a).
- Identificare il titolare effettivo e verificarne l'identità con misure proporzionate al rischio, ricostruendo con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo del cliente società.
- Acquisire e valutare informazioni su scopo e natura della prestazione, comprese le relazioni tra cliente, esecutore e titolare effettivo e l'attività svolta.
- Controllo costante per tutta la durata del rapporto: coerenza delle operazioni con il profilo di rischio, aggiornamento dei dati, verifica della provenienza dei fondi quando il rischio lo richiede.
Identificazione e verifica vanno fatte prima di conferire l'incarico (comma 2). Solo con un basso rischio, e se necessario per non interrompere la normale gestione, la verifica dell'identità può slittare, ma va completata entro trenta giorni (comma 3): in caso contrario il professionista si astiene e valuta una segnalazione alla UIF.
Il metodo CNDCEC: inerente, specifico, effettivo
Le Regole tecniche del CNDCEC (Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria) traducono l'approccio basato sul rischio in tre numeri:
- Rischio inerente: il grado da 1 a 4 che il Consiglio nazionale ha già attribuito a ogni prestazione professionale (Tabella 1 per quelle a rischio non significativo, Tabella 2 per le altre). Non lo scegli tu: deriva dalla prestazione.
- Rischio specifico: la media dei punteggi che tu assegni ai quattro fattori sul cliente (Tabella A) e ai sei fattori sulla prestazione (Tabella B). Somma dei dieci punteggi diviso 10; per revisione legale, tenuta della contabilità e assistenza continuativa generica la Tabella B non si compila e si divide per 4 la sola Tabella A.
- Rischio effettivo: 30% del rischio inerente più 70% del rischio specifico. È il numero che decide la misura.
Un esempio: consulenza tributaria (grado inerente 3) a una SRL operativa con punteggi 2, 1, 1, 2 in Tabella A e 2, 2, 3, 2, 2, 1 in Tabella B. Il rischio specifico è 1,8, il rischio effettivo è 0,3 × 3 + 0,7 × 1,8 = 2,2: poco significativo, misure semplificate. Lo stesso cliente con un'operazione di finanza straordinaria (grado 4) sale a 2,5.
Rischio inerente per prestazione
| Prestazione professionale | Grado inerente |
|---|---|
| Consulenza in operazioni di finanza straordinaria | 4 · Molto significativo |
| Amministrazione di trust o istituti giuridici affini | 3 · Abbastanza significativo |
| Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica (senza Tabella B) | 3 · Abbastanza significativo |
| Valutazione tecnica dell'iniziativa d'impresa e asseverazione di business plan per finanziamenti pubblici | 3 · Abbastanza significativo |
| Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale | 3 · Abbastanza significativo |
| Costituzione di enti, trust o strutture analoghe | 3 · Abbastanza significativo |
| Tenuta della contabilità (senza Tabella B) | 3 · Abbastanza significativo |
| Consulenza in materia di redazione del bilancio | 3 · Abbastanza significativo |
| Revisione legale dei conti (senza Tabella B) | 3 · Abbastanza significativo |
| Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (nomina non giudiziale) | 2 · Poco significativo |
| Consulenza in materia tributaria | 2 · Poco significativo |
| Consulenza contrattuale | 2 · Poco significativo |
| Custodia e conservazione di beni e aziende (nomina non giudiziale) | 2 · Poco significativo |
| Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non in incarichi di CTP) | 2 · Poco significativo |
| Prestazione professionale | Regola di condotta |
|---|---|
| Componente di collegio sindacale o sindaco unico senza revisione legale | Acquisisce e conserva copia del verbale di nomina. Se il collegio o il sindaco unico svolge anche la revisione legale, l'adeguata verifica resta dovuta. |
| Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali (senza tenere la contabilità) | Acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo. Se tiene anche la contabilità, valgono gli adempimenti di quella prestazione. |
| Predisposizione di interpelli a Ministeri e Agenzie fiscali | Acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo. |
| Risposte a quesiti fiscali e societari, pareri pro veritate | Acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo. |
| Consulente tecnico di parte (stime e perizie di parte in sede giurisdizionale) | Acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto. |
| Assistenza, difesa e rappresentanza davanti a un'autorità giudiziale (anche Corti di giustizia tributaria) | Acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto. |
| Funzioni di mediazione e arbitrato | Acquisisce e conserva copia del mandato professionale ricevuto. |
| Incarichi da nomina giurisdizionale (curatore, commissario, liquidatore giudiziale, CTU, amministratore giudiziario, custode, delegato alle vendite) | Acquisisce e conserva copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria. |
| Gestore della crisi nominato dall'OCC o esperto indipendente nella composizione negoziata | Acquisisce e conserva copia della nomina assegnata. |
| Docenza, monografie, articoli, rubriche di quesiti (formazione ed editoria) | Acquisisce e conserva copia dell'incarico professionale. |
| Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs. 231/2001 | Acquisisce copia della delibera del CdA, della determina dell'amministratore unico o del verbale assembleare di nomina, da conservare nel fascicolo dell'ente. |
| Predisposizione o invio telematico di pratiche agli uffici pubblici (deposito bilancio, COMUNICA, registrazione contratti, istanze) | Fuori dall'adeguata verifica (art. 17, co. 7) |
| Pratiche di iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, brevetti, software) | Acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo. |
| Assistenza tecnica alla PA su programmazione, rendicontazione, controllo e audit di risorse pubbliche, anche europee | Acquisisce e conserva copia dell'incarico professionale; resta fermo l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette. |
| Mera redazione e trasmissione (o sola trasmissione) di dichiarazioni fiscali e adempimenti di amministrazione del personale | Fuori dall'adeguata verifica (art. 17, co. 7) |
Se il rischio specifico di una prestazione di Tabella 1 risulta comunque elevato, per esempio per un cliente che si comporta in modo anomalo o per un sospetto, la regola di condotta non basta più: lo strumento alza la misura di conseguenza.
Tabelle A e B: i fattori da valutare
Ogni fattore riceve un punteggio da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo). Le Regole non impongono un punteggio per ciascuna situazione: lo decide il professionista, orientandosi con gli indici di basso rischio dell'art. 23 e i fattori di rischio elevato dell'art. 24, che lo strumento mostra accanto a ogni fattore.
| Fattore | Verso il grado 1 | Verso il grado 4 |
|---|---|---|
| Natura giuridica | Società quotata su un mercato regolamentato con obblighi di trasparenza sulla titolarità effettiva; pubblica amministrazione o ente con funzioni pubbliche; soggetto vigilato (TUB, TUF, Codice delle assicurazioni). (art. 23, co. 2, lett. a; Regole tecniche §2.4) | Struttura qualificabile come veicolo di interposizione patrimoniale; società con azioni al portatore o partecipate da fiduciari; assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso rispetto all'attività; trust e istituti affini. (art. 24, co. 2, lett. a, nn. 3, 4, 6) |
| Prevalente attività svolta | Attività con flussi tracciati, coerente con la forma giuridica e con la prestazione richiesta. | Attività economiche caratterizzate da un uso intensivo di contante; settori indicati all'art. 24, co. 2, lett. b, n. 5-bis (petrolio, armi, metalli preziosi, tabacco, beni culturali, avorio e specie protette). |
| Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico | Cliente collaborativo: fornisce senza riserve documenti, dichiarazione sul titolare effettivo (art. 22) e informazioni su scopo e natura della prestazione. | Rapporto avviato in circostanze anomale; reticenza su titolare effettivo, provenienza dei fondi o scopo; dati incoerenti tra loro o con quanto risulta dai registri pubblici. (art. 24, co. 2, lett. a, n. 1; art. 19, co. 1, lett. b) |
| Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte | Stato membro UE; paese terzo con efficaci sistemi antiriciclaggio, bassa corruzione o presidi coerenti con le raccomandazioni GAFI secondo fonti attendibili. (art. 23, co. 2, lett. c) | Paese terzo carente di presidi antiriciclaggio, con elevato livello di corruzione, soggetto a sanzioni o embargo, o che finanzia o ospita attività terroristiche. (art. 24, co. 2, lett. c) Se è un paese terzo ad alto rischio, segnalalo anche nei presidi qui sotto: le misure rafforzate diventano obbligatorie. |
| Fattore | Verso il grado 1 | Verso il grado 4 |
|---|---|---|
| Tipologia | Prestazione ordinaria per il cliente, con contenuto economico limitato e tracciabile. | Prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato; servizi altamente personalizzati per clientela con patrimonio rilevante; prodotti, pratiche o tecnologie di nuova generazione. (art. 24, co. 2, lett. b, nn. 1, 2, 5) |
| Modalità di svolgimento | Cliente identificato di persona o con identità digitale di livello almeno significativo, firma qualificata o atto pubblico. (art. 19, co. 1, lett. a) | Rapporto o operazione a distanza senza identificazione elettronica sicura e regolamentata o riconosciuta dall'AgID. (art. 24, co. 2, lett. b, n. 3) |
| Ammontare dell'operazione | Importo contenuto e coerente con il profilo economico del cliente. | Importo elevato o sproporzionato rispetto al profilo del cliente; operazione occasionale da 15.000 euro in su, anche frazionata, che fa scattare da sola l'adeguata verifica. (art. 17, co. 1, lett. b) |
| Frequenza e volume delle operazioni, durata della prestazione | Operazione singola o rapporto continuativo con operatività regolare e prevedibile. | Operazioni frequenti o frazionate senza una ragione evidente; volumi incoerenti con l'attività dichiarata. |
| Ragionevolezza | Scopo e natura della prestazione chiari e coerenti con l'attività del cliente. (art. 18, co. 1, lett. c) | Operazione priva di una logica economica evidente; pagamenti ricevuti da terzi senza un collegamento con il cliente o la sua attività. (art. 24, co. 2, lett. b, n. 4) |
| Area geografica di destinazione | Fondi o beni destinati a soggetti in Italia o in uno Stato membro UE, o in paesi terzi con presidi equivalenti. (art. 23, co. 2, lett. c) | Destinazione in paesi terzi ad alto rischio, soggetti a sanzioni o embargo, o legati al finanziamento del terrorismo. (art. 24, co. 2, lett. c) |
Soglie e scala delle misure
| Valore del rischio (specifico o effettivo) | Grado | Misura di adeguata verifica |
|---|---|---|
| da 1,0 a 1,5 | 1 · Non significativo | Regole di condotta CNDCEC (Tabella 1) oppure adeguata verifica semplificata |
| da 1,6 a 2,5 | 2 · Poco significativo | Adeguata verifica semplificata |
| da 2,6 a 3,5 | 3 · Abbastanza significativo | Adeguata verifica ordinaria |
| da 3,6 a 4,0 | 4 · Molto significativo | Adeguata verifica rafforzata |
Le soglie valgono sia per il rischio specifico sia per quello effettivo. La scala è graduata ma non automatica: resta sempre possibile, e in alcuni casi obbligatorio, applicare una misura più alta di quella che il punteggio suggerisce.
Semplificata, ordinaria, rafforzata: cosa fare
Gli elenchi qui sotto sono gli stessi che lo strumento mette nella scheda, con il riferimento normativo accanto a ogni adempimento.
Misure semplificate (art. 23; Regole tecniche §2.4)
- Identifica cliente, esecutore e legale rappresentante con la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22, acquisendo comunque copia del documento di identità del cliente (Regole tecniche §2.4).
- Identifica il titolare effettivo con la dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22, sotto la sua responsabilità.
- Acquisisci e valuta le informazioni su scopo e natura della prestazione (art. 18, co. 1, lett. c).
- Controllo costante con cadenza più dilazionata (per esempio triennale per i rapporti continuativi): basta una dichiarazione del cliente o una visura camerale da cui risulti che nulla è cambiato (§2.4).
- Annota nel fascicolo la valutazione del rischio che giustifica le misure semplificate: devi poterla dimostrare (art. 17, co. 3).
- Conserva copia dei documenti, dei dati e delle informazioni per 10 anni dalla fine della prestazione, in modo da ricostruire data dell'incarico, dati identificativi di cliente, esecutore e titolare effettivo, scopo e natura, e l'eventuale consultazione del registro dei titolari effettivi (art. 31; regola tecnica n. 3).
Misure ordinarie (artt. 18 e 19)
- Identifica il cliente e chi agisce per suo conto con un documento d'identità valido, di cui conservi copia, verificando l'esistenza e l'estensione dei poteri di rappresentanza (art. 18, co. 1, lett. a; art. 19, co. 1, lett. a).
- Verifica l'identità con il riscontro dei dati quando emergono dubbi, incertezze o incongruenze, tramite fonti affidabili e indipendenti (art. 19, co. 1, lett. b).
- Identifica il titolare effettivo: acquisisci la dichiarazione scritta del cliente (art. 22) con nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, e riscontrala con i dati del Registro Imprese su soci, quote e cariche, ricostruendo con ragionevole attendibilità l'assetto proprietario e di controllo (art. 18, co. 1, lett. b; art. 20; Regole tecniche §2.7).
- Acquisisci e valuta le informazioni su scopo e natura della prestazione, comprese le relazioni tra cliente, esecutore e titolare effettivo e l'attività svolta (art. 18, co. 1, lett. c; art. 19, co. 1, lett. c).
- Completa identificazione e verifica prima di conferire l'incarico; con basso rischio la sola verifica può slittare, ma entro 30 giorni (art. 18, co. 2 e 3).
- Controllo costante per tutta la durata del rapporto: coerenza delle operazioni con il profilo di rischio, aggiornamento dei dati, verifica della provenienza dei fondi quando il rischio lo richiede (art. 18, co. 1, lett. d).
- Metti per iscritto la valutazione del rischio (punteggi e motivazioni): le misure devono essere proporzionate al rischio e dimostrabili (art. 17, co. 3).
- Conserva copia dei documenti, dei dati e delle informazioni per 10 anni dalla fine della prestazione, in modo da ricostruire data dell'incarico, dati identificativi di cliente, esecutore e titolare effettivo, scopo e natura, e l'eventuale consultazione del registro dei titolari effettivi (art. 31; regola tecnica n. 3).
Misure rafforzate (art. 24 e 25; Regole tecniche §2.5), in aggiunta alle ordinarie
- Acquisisci informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondisci scopo e natura della prestazione e aumenta la frequenza del controllo costante (art. 25, co. 1).
- Riscontra documentalmente l'identità dei titolari effettivi e l'eventuale interposizione di terzi o di società di comodo; valuta di acquisire due documenti di riconoscimento, la prova di un rapporto bancario presso un intermediario soggetto agli obblighi antiriciclaggio e la provenienza dei fondi (Regole tecniche §2.5).
- Verifica la presenza del cliente e dei soggetti collegati nelle liste UE dei soggetti designati e dei destinatari di misure di congelamento, e consulta fonti aperte attendibili come il Registro Imprese e le banche dati commerciali (§2.5).
PEP, paesi terzi, sospetto, astensione
Quattro situazioni scavalcano il punteggio. Lo strumento le chiede esplicitamente, perché nessuna media può assorbirle:
- Il cliente o il titolare effettivo è una persona politicamente esposta (PEP), o lo è stata da meno di un anno. Misure rafforzate sempre obbligatorie, qualunque sia il punteggio: autorizzazione del titolare dello studio prima di avviare o proseguire il rapporto, accertamento dell'origine del patrimonio e dei fondi, controllo costante rafforzato. (art. 24, co. 5, lett. c e co. 6; art. 25, co. 4, d.lgs. 231/2007)
- La prestazione coinvolge un paese terzo ad alto rischio (elenco della Commissione europea). Misure rafforzate sempre obbligatorie: informazioni su scopo, origine dei fondi e motivazioni dell'operazione, autorizzazione del titolare dello studio, controlli più frequenti. Con fiduciarie, trust, società anonime o al portatore con sede in quei paesi scatta l'astensione. (art. 24, co. 5, lett. a; art. 25, co. 4-bis; art. 42, co. 2, d.lgs. 231/2007)
- C'è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o un dubbio sui dati già acquisiti. L'adeguata verifica è dovuta a prescindere da soglie ed esenzioni, le misure semplificate sono escluse e va valutata una segnalazione di operazione sospetta alla UIF. (art. 17, co. 2; art. 23, co. 4; art. 35, d.lgs. 231/2007)
- Non riesco a completare identificazione, verifica dell'identità o informazioni su scopo e natura. Obbligo di astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire la prestazione, e valutazione di una segnalazione di operazione sospetta. (art. 42, co. 1; art. 18, co. 3, d.lgs. 231/2007)
I paesi terzi ad alto rischio sono quelli individuati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 della direttiva (UE) 2015/849; l'elenco cambia nel tempo e va consultato nella versione vigente al momento della valutazione.
Titolare effettivo con il registro sospeso
Il titolare effettivo di un cliente società si individua con i criteri dell'art. 20, applicati in ordine: la proprietà diretta o indiretta di più del 25% del capitale; in mancanza, il controllo della maggioranza dei voti, un'influenza dominante o vincoli contrattuali; in via residuale, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione. L'accesso dei terzi al Registro dei titolari effettivi, per quanto verificato a ottobre 2026, resta sospeso in attesa della decisione del Consiglio di Stato: l'adeguata verifica non si ferma per questo, perché la legge indica comunque due fonti.
- La dichiarazione del cliente (art. 22): deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie e aggiornate sul titolare effettivo. Lo strumento la mette tra gli adempimenti di ogni misura.
- Il Registro Imprese: soci, quote e cariche con cui riscontrare la dichiarazione e ricostruire l'assetto proprietario e di controllo, come chiede l'art. 18, comma 1, lettera b. È il riscontro che il Fascicolo fa per te, risalendo la catena anche quando un socio è un'altra società.
Il percorso completo, con i casi particolari (società con soci-azienda, quote frazionate, amministratori come titolari residuali), è nella guida su come ricostruire il titolare effettivo e nella guida sullo stato del registro.
Conservazione e fascicolo del cliente
L'art. 31 impone di conservare documenti, dati e informazioni per dieci anni dalla cessazione del rapporto o della prestazione, in modo da ricostruire la data dell'incarico, i dati identificativi di cliente, esecutore e titolare effettivo, scopo e natura della prestazione e l'eventuale consultazione del registro dei titolari effettivi. La regola tecnica n. 3 del CNDCEC descrive il fascicolo del cliente, cartaceo o informatico, che raccoglie tutto questo. La scheda prodotta dallo strumento riporta la data, i punteggi, la misura scelta e gli adempimenti spuntati, con spazio per la firma: è il documento che prova la valutazione richiesta dall'art. 17, comma 3.
Cosa contiene il Fascicolo a pagamento
La parte gratuita ragiona sui punteggi che assegni tu. Il Fascicolo aggiunge i dati veri sul cliente, interrogando Registro Imprese e banche dati pubbliche per la partita IVA che indichi, e li mette nello stesso PDF della scheda. Costa 49€ perché quelle interrogazioni hanno un costo per ogni azienda, e comprende:
- Scheda di valutazione del rischio CNDCEC compilata, con misura e adempimenti
- Titolare effettivo ricostruito dal Registro Imprese (art. 20 d.lgs. 231/2007), con soci e cariche
- Protesti e procedure concorsuali, con fonte e data
- Report due diligence: bilancio riclassificato, immobili intestati, relazioni societarie
- Semaforo rischio d'impresa: i 13 controlli automatici del report (artt. 2446-2447 c.c., pagamenti, rating)
- PDF unico da archiviare nel fascicolo del cliente
Il semaforo del rischio d'impresa è lo stesso motore di 13 controlli dei report Veryfy: protesti negli ultimi cinque anni, procedure concorsuali in corso, coinvolgimento di amministratori e soci in procedure di altre società, patrimonio netto negativo o eroso sotto i limiti del codice civile, capitale sotto il minimo legale o sproporzionato all'importo dell'operazione, bilancio depositato troppo vecchio, pagamenti ai fornitori oltre i sessanta giorni, rating peggiorato o nel quintile peggiore del settore, amministratore cambiato di recente, società costituita da meno di dodici mesi. Ogni segnale riporta la fonte e la data del dato, mai un giudizio.
Cosa il Fascicolo non fa, ed è scritto anche nel PDF: non controlla le liste PEP né le liste UE delle sanzioni e dei congelamenti, che restano a tuo carico con le fonti ufficiali; non riporta dati del Registro dei titolari effettivi, perché non è consultabile; non mostra le pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti) né lo stato attivo o cessato dell'impresa. Il titolare effettivo che indica è una ricostruzione dal Registro Imprese da riscontrare con la dichiarazione del cliente, non una certificazione.
Come usare lo strumento
- Scegli la prestazione professionale. Il menu riprende le Tabelle 1 e 2 delle Regole tecniche CNDCEC: a ogni prestazione corrisponde il grado di rischio inerente già attribuito dal Consiglio nazionale. Le prestazioni della Tabella 1 e le dichiarazioni fiscali hanno regole proprie.
- Assegna un punteggio da 1 a 4 ai fattori del cliente (Tabella A). Natura giuridica, attività prevalente, comportamento al conferimento dell'incarico e area geografica. Accanto a ogni fattore trovi gli indici di basso rischio (art. 23) e di rischio elevato (art. 24) che aiutano a scegliere il grado.
- Assegna un punteggio ai fattori della prestazione (Tabella B) e, se serve, l'importo. Tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza, area di destinazione. Per revisione legale, tenuta della contabilità e consulenza continuativa generica la Tabella B non si compila e lo strumento lo sa già.
- Segna i presidi obbligatori e leggi la scheda. PEP, paese terzo ad alto rischio, sospetto o impossibilità di verifica scavalcano il punteggio. La scheda mostra rischio specifico ed effettivo, la misura dovuta e l'elenco degli adempimenti da documentare: stampala o salvala in PDF per il fascicolo.
- Se vuoi, completa il fascicolo con i dati del cliente. Inserisci la partita IVA del cliente: il Fascicolo a 49€ aggiunge titolare effettivo ricostruito dal Registro Imprese, protesti, procedure concorsuali, report due diligence e semaforo del rischio d'impresa, in un unico PDF insieme alla scheda.
Domande frequenti
La checklist di adeguata verifica è davvero gratuita?
Sì. La valutazione del rischio con il metodo CNDCEC, la misura dovuta e l'elenco degli adempimenti si calcolano nel tuo browser, senza registrazione e senza che nessun dato lasci il tuo computer. Si paga solo il Fascicolo, cioè l'interrogazione del Registro Imprese e delle banche dati su protesti e procedure per una specifica partita IVA, perché quelle interrogazioni hanno un costo per noi.
Lo strumento sostituisce la valutazione del professionista?
No. L'art. 17, comma 3, del d.lgs. 231/2007 chiede che le misure siano proporzionate al rischio e che il professionista sia in grado di dimostrarlo. Le Regole tecniche CNDCEC offrono un'aritmetica per rendere quella valutazione documentabile: i punteggi li assegni tu, lo strumento applica le somme, le ponderazioni e le soglie delle Regole e traduce il risultato nelle misure previste.
Quando non devo fare l'adeguata verifica?
L'art. 17, comma 7, esclude l'attività di mera redazione e trasmissione, o di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e gli adempimenti di amministrazione del personale. Le Regole tecniche aggiungono, nella Tabella 1, una serie di prestazioni a rischio non significativo (collegio sindacale, visto di conformità, interpelli, pareri, contenzioso tributario e altre) per cui basta la regola di condotta indicata, per esempio acquisire copia del documento del cliente. Resta sempre fermo l'obbligo di segnalare le operazioni sospette.
Come si calcola il rischio effettivo del cliente?
Il rischio inerente è il grado da 1 a 4 della prestazione professionale (Tabelle 1 e 2). Il rischio specifico è la media dei punteggi di Tabella A (quattro fattori sul cliente) e Tabella B (sei fattori sulla prestazione): somma dei dieci punteggi divisa per 10, oppure somma dei quattro di Tabella A divisa per 4 quando la Tabella B non si compila. Il rischio effettivo pondera il 30% dell'inerente con il 70% dello specifico. Sotto 1,6 è non significativo, da 1,6 a 2,5 poco significativo, da 2,6 a 3,5 abbastanza significativo, da 3,6 a 4 molto significativo.
Quale misura di adeguata verifica corrisponde a ogni grado?
Rischio non significativo: regole di condotta per le prestazioni della Tabella 1, misure semplificate per le altre. Poco significativo: misure semplificate. Abbastanza significativo: misure ordinarie. Molto significativo: misure rafforzate. Con una persona politicamente esposta o un paese terzo ad alto rischio le misure rafforzate sono obbligatorie qualunque sia il punteggio (art. 24, comma 5); con un sospetto le semplificate sono escluse (art. 23, comma 4).
Cosa cambia con le misure semplificate?
Si può identificare cliente, esecutore e titolare effettivo con la dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22, acquisendo comunque copia del documento del cliente, e dilazionare il controllo costante, per esempio con cadenza triennale nei rapporti continuativi. La valutazione che giustifica la semplificazione va annotata nel fascicolo, perché l'art. 17, comma 3, chiede di poterla dimostrare.
Come identifico il titolare effettivo se il registro non è consultabile?
Con le due fonti che la legge indica comunque: la dichiarazione scritta del cliente sul titolare effettivo (art. 22) e il riscontro con i dati del Registro Imprese su soci, quote e cariche, applicando i criteri dell'art. 20 (proprietà oltre il 25%, controllo, poteri di amministrazione o direzione). È il percorso che segue il Fascicolo: ricostruisce la catena dal Registro Imprese e non promette dati del Registro dei titolari effettivi, il cui accesso per i terzi risulta sospeso.
Per quanto tempo devo conservare la documentazione?
Dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (art. 31). La documentazione deve permettere di ricostruire la data dell'incarico, i dati identificativi di cliente, esecutore e titolare effettivo, scopo e natura della prestazione e l'eventuale consultazione del registro dei titolari effettivi. La regola tecnica n. 3 del CNDCEC descrive il fascicolo del cliente, cartaceo o informatico.
Cosa contiene il Fascicolo e cosa non contiene?
Contiene la scheda di valutazione del rischio compilata con lo strumento, le persone con carica o partecipazione rilevante nella società cliente dal Registro Imprese, protesti e procedure concorsuali, il report due diligence (bilancio riclassificato, immobili, relazioni societarie) e il semaforo del rischio d'impresa su 13 controlli, in un unico PDF da 49€. Non contiene il controllo sulle liste PEP e sanzioni, i dati del Registro dei titolari effettivi, le pregiudizievoli e lo stato attivo o cessato dell'impresa: li devi verificare con altre fonti, e il PDF lo dice.
I dati che inserisco nella checklist vengono salvati?
No. Punteggi, nome del cliente e intestazione dello studio restano nel tuo browser e finiscono solo nella scheda che stampi. Solo se acquisti il Fascicolo la valutazione viene allegata all'ordine, per comparire nel PDF insieme ai dati del Registro Imprese.
Fonti consultate il 23/10/2026
- D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, testo vigente su Normattiva (artt. 3, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 42)
- CNDCEC, Regole tecniche ex art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007, Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025 (regola tecnica n. 2: §2.1.1 Tabelle 1 e 2, §2.1.2 Tabelle A, B e C, §2.1.3 Tabella D e scala delle misure, §2.3-2.7; regola tecnica n. 3 sulla conservazione)
- Stato dell'accesso al Registro dei titolari effettivi (avvisi camerali verificati, ottobre 2026)
Questa pagina è uno strumento informativo di Veryfy, un servizio di screening aziendale: non sostituisce la valutazione professionale richiesta dall'art. 17, comma 3, del d.lgs. 231/2007 né le istruzioni del tuo ordine. Se una fonte cambia, aggiorniamo la pagina e la data in alto.
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