Registro dei titolari effettivi: chi può consultarlo oggi
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In breve: a ottobre 2026 il registro dei titolari effettivi esiste, ma la consultazione da parte di terzi resta sospesa in attesa della decisione del Consiglio di Stato. Anche quando riaprirà non sarà aperto a chiunque: secondo il D.Lgs. 122/2026 potranno consultarlo solo le autorità, i soggetti obbligati antiriciclaggio accreditati e chi dimostra alla Camera di commercio un legittimo interesse. Nel frattempo, chi ha una carica o una partecipazione rilevante in una società resta ricostruibile dai dati pubblici del Registro Imprese.
Cos'è il registro dei titolari effettivi
È una sezione dedicata del Registro delle imprese, prevista dall'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 (la legge antiriciclaggio) e regolata dal decreto del Ministero dell'Economia n. 55 dell'11 marzo 2022. Le imprese dotate di personalità giuridica, come SRL e SPA, devono comunicare per via telematica chi sono i propri titolari effettivi: le persone fisiche che, alla fine della catena, possiedono o controllano davvero la società. I criteri per individuarli (proprietà oltre il 25%, controllo, amministrazione) sono spiegati nella guida al titolare effettivo.
La differenza rispetto a una normale visura camerale è che nel registro il titolare effettivo è dichiarato dalla società stessa, non dedotto da chi legge. Per questo il registro può contenere un'informazione che dai soli dati camerali non emerge: ad esempio chi c'è dietro una quota intestata a una società fiduciaria. Proprio i mandati fiduciari sono stati al centro del contenzioso che ha bloccato il registro (vedi più sotto).
Chi può consultarlo secondo la legge in vigore
Dal 23 luglio 2026 l'accesso è regolato dal D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 (Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026), che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2007 gli articoli dal 21-bis al 21-septies. Sulla carta, i soggetti ammessi sono tre gruppi:
- Autorità pubbliche (art. 21-bis): tra le altre Ministero dell'Economia, UIF, Guardia di Finanza, DIA, autorità giudiziaria, agenzie fiscali. Accedono in modo diretto e senza preavviso all'interessato.
- Soggetti obbligati antiriciclaggio (art. 21-ter), come banche e professionisti: solo per l'adeguata verifica dei propri clienti, dopo un accreditamento presso la Camera di commercio, che vale due anni, e il pagamento dei diritti di segreteria.
- Chi ha un legittimo interesse alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio (art. 21-quater): la legge elenca categorie precise, tra cui giornalisti, enti del Terzo settore, ricercatori e anche le persone che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso con la società. Questi soggetti vedono solo nome e cognome del titolare effettivo, mese e anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza e il motivo per cui è titolare effettivo.
Per chi rientra nell'ultimo gruppo serve un'istanza motivata e documentata alla Camera di commercio (art. 21-quinquies). La Camera decide entro dodici giorni lavorativi, prorogabili; se non risponde, l'accesso si intende respinto. Se l'istanza è accolta, viene rilasciato un certificato che consente l'accesso per tre anni, con una nuova verifica del requisito ogni diciotto mesi. La Camera può inoltre escludere l'accesso ai dati di un titolare effettivo in circostanze eccezionali, per esempio un rischio sproporzionato di frode, estorsione o violenza (art. 21-sexies).
In pratica: un'impresa che sta trattando con un'altra società potrebbe rientrare tra i soggetti con legittimo interesse, ma deve documentare la trattativa e motivare la richiesta con finalità antiriciclaggio. Non esiste più, nemmeno sulla carta, un accesso libero per chiunque.
È consultabile oggi? Lo stato a ottobre 2026
No, per quanto abbiamo potuto verificare. L'ultimo avviso ufficiale che abbiamo trovato, pubblicato dalla Camera di commercio di Cuneo il 4 agosto 2026, indica che il registro resta sospeso fino alla decisione del Consiglio di Stato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 122/2026. Secondo lo stesso avviso sono sospesi l'accesso ai dati da parte di soggetti terzi a qualsiasi titolo, l'obbligo di comunicazione e di conferma periodica, le sanzioni e le verifiche a campione. Il portale continua a ricevere comunicazioni, che però restano facoltative. Lo stesso avviso indica come prima udienza davanti al Consiglio di Stato maggio 2027.
Alla data di aggiornamento di questa pagina (19 ottobre 2026) non abbiamo trovato alcun provvedimento ufficiale che dichiari riaperta la consultazione o che fissi una data di riapertura. Non possiamo però escludere sviluppi successivi a quelli verificati: prima di contare sul registro, controlla gli avvisi della tua Camera di commercio.
Come ci si è arrivati: le tappe dal 2022 al 2026
- 22 novembre 2022: la Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-37/20 e C-601/20) dichiara invalida la norma della direttiva antiriciclaggio che rendeva le informazioni sui titolari effettivi accessibili in ogni caso a qualunque membro del pubblico, per la sproporzione rispetto ai diritti alla vita privata e alla protezione dei dati.
- Aprile 2024: il TAR Lazio respinge i ricorsi delle società fiduciarie contro il registro.
- 17 maggio 2024: il Consiglio di Stato, in via cautelare, sospende l'efficacia di quelle sentenze. Si fermano consultazione, accreditamenti e sanzioni.
- 15 ottobre 2024: con le ordinanze n. 8245 e 8248 il Consiglio di Stato sospende i giudizi e rimette la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 9 gennaio 2026: entra in vigore il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210, che elimina l'accesso del pubblico generico e lo riserva ai privati con un interesse giuridicamente rilevante e differenziato.
- 21 maggio 2026: la Corte di giustizia (cause riunite C-684/24 e C-685/24) giudica la disciplina compatibile con il diritto dell'Unione, compresa l'equiparazione dei mandati fiduciari agli istituti affini al trust, ma richiede che il titolare effettivo possa ottenere una tutela giuridica provvisoria quando gli viene negata una deroga all'accesso.
- 23 luglio 2026: entra in vigore il D.Lgs. 122/2026, che riscrive le regole di accesso descritte sopra.
Cosa fare se non puoi consultarlo
Se devi capire chi controlla un cliente, un fornitore o un partner, il registro oggi non è una strada percorribile, e domani lo sarà solo con un'istanza motivata. Le alternative concrete sono tre:
- La visura camerale: soci, quote e cariche risultano dal Registro Imprese, che è pubblico. Da questi dati applichi tu il criterio a tre livelli, ripetendo la visura su ogni società intermedia se la proprietà passa da altre società. Costi e passaggi sono nella guida titolare effettivo di una SRL: gratis o a pagamento.
- Chiedere alla controparte: in una trattativa importante puoi chiedere direttamente alla società di indicarti per iscritto il proprio assetto proprietario. Non è una verifica indipendente, ma una dichiarazione che puoi confrontare con i dati pubblici.
- Un servizio che ricostruisce il dato per te, partendo dalle stesse fonti camerali pubbliche, come quello descritto qui sotto.
Se invece ti serve sapere qualcosa su una persona precisa che hai già individuato, e non sull'azienda, la strada è diversa: vedi titolare effettivo o Verifica Persona.
Registro ufficiale e ricostruzione Veryfy: non sono la stessa cosa
Veryfy non consulta il registro dei titolari effettivi e non ha un accesso privilegiato a quella sezione. Il prodotto Titolare effettivo ricostruisce, a partire dai dati camerali pubblici del Registro Imprese, le persone con carica o partecipazione rilevante nell'azienda cercata, con fonte e data. È una ricostruzione dal Registro Imprese, non il dato dichiarato dalla società al registro dei titolari effettivi.
Il limite concreto è proprio quello per cui il registro esiste: se una quota è intestata a una società fiduciaria, nei dati camerali compare la fiduciaria, non chi c'è dietro. La ricostruzione riguarda inoltre solo persone con una carica o una partecipazione rilevante, coerentemente con il Codice di condotta per le informazioni commerciali (vedi la informativa privacy per fonti e diritti dell'interessato). Non è un parere legale sulla struttura proprietaria.
Domande frequenti
Chi può consultare il registro dei titolari effettivi?
Secondo il D.Lgs. 122/2026, in vigore dal 23 luglio 2026: le autorità pubbliche, i soggetti obbligati antiriciclaggio accreditati presso la Camera di commercio (solo per l'adeguata verifica dei clienti) e chi dimostra con un'istanza motivata un legittimo interesse alla prevenzione del riciclaggio. Non è più previsto un accesso libero per chiunque.
Il registro dei titolari effettivi è consultabile oggi?
A ottobre 2026, per quanto verificato, no: l'ultimo avviso camerale trovato (Camera di commercio di Cuneo, 4 agosto 2026) indica che l'accesso ai dati da parte di terzi resta sospeso fino alla decisione del Consiglio di Stato. Non abbiamo trovato provvedimenti ufficiali di riapertura: conviene controllare gli avvisi della propria Camera di commercio.
Un'impresa può consultare il registro per verificare un cliente o un fornitore?
Sulla carta può rientrare tra i soggetti con legittimo interesse se documenta una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso e motiva la richiesta con finalità antiriciclaggio. Serve un'istanza alla Camera di commercio, che decide entro dodici giorni lavorativi; il silenzio vale come rifiuto. Finché il registro resta sospeso, però, questa strada non è percorribile.
Veryfy consulta il registro dei titolari effettivi?
No. Il prodotto Titolare effettivo ricostruisce, dai dati camerali pubblici del Registro Imprese, le persone con carica o partecipazione rilevante nell'azienda, con fonte e data. Non è il dato dichiarato dalla società al registro: ad esempio, dietro una quota intestata a una società fiduciaria compare la fiduciaria, non chi c'è dietro.
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