Circolare 9/E del 21 ottobre 2026: sovraindebitamento ed esdebitazione, cosa farà l'Agenzia delle Entrate
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In breve: con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate completa il commento al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con la Parte II, dedicata a sovraindebitamento ed esdebitazione. Sono istruzioni agli uffici: dicono come l'Agenzia valuterà i piani del consumatore, come voterà nel concordato minore e quando eccepirà l'abuso del cram down fiscale. Per chi assiste un debitore sono le regole con cui il fisco leggerà la proposta.
Cosa copre la circolare 9/E/2026?
Gli strumenti del Codice (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) per chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale: debitori civili, professionisti, imprenditori minori e, in generale, i soggetti non fallibili. In 144 pagine commenta:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore e le procedure familiari;
- il concordato minore, dalla proposta all'omologazione e alla revoca;
- la liquidazione controllata;
- l'esdebitazione, compresa quella del sovraindebitato incapiente.
Recepisce i contributi della consultazione pubblica aperta il 26 giugno e chiusa il 24 luglio 2026. È la Parte II del commento al Codice e ne segue l'impostazione della Parte I.
Piani del consumatore lunghi: cosa guarderà l'ufficio?
La convenienza rispetto alla liquidazione. La circolare ricorda che la giurisprudenza ammette piani anche oltre i cinque o sette anni, e chiede agli uffici di verificare che le proposte con pagamenti pluriennali, anche dopo una moratoria, siano motivate dalla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria attestata dall'OCC (art. 67, comma 4). Tra più soluzioni tutte convenienti, l'ufficio sceglierà quella che tutela meglio l'erario, anche nei tempi di pagamento.
Se il piano prevede la moratoria biennale dei crediti erariali privilegiati, l'ufficio verificherà che la proposta paghi gli interessi legali, che maturano per tutta la moratoria anche se il versamento è differito.
Concordato minore: chi vota per il fisco e cosa succede se tace?
Per i tributi amministrati dall'Agenzia vota la Direzione provinciale competente, per tutti i crediti: anche quelli già iscritti a ruolo e affidati all'Agente della riscossione. L'Agente vota solo sugli oneri di riscossione di sua spettanza.
Il silenzio vale consenso: se un creditore non comunica all'OCC adesione o dissenso nel termine assegnato dal giudice, si intende che abbia aderito alla proposta (art. 79, comma 3). Per questo la circolare chiede agli uffici di esaminare le proposte "con la massima tempestività" e di manifestare sempre la loro posizione all'OCC entro i termini.
Il concordato minore è approvato con la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se un solo creditore supera quella maggioranza serve anche la maggioranza per teste, e con le classi la maggioranza va raggiunta nel maggior numero di classi.
Cram down fiscale: quando l'Agenzia eccepirà l'abuso?
Il giudice può omologare il concordato minore senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria quando quell'adesione è determinante per le maggioranze e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata, anche sulla base della relazione dell'OCC (art. 80, comma 3). Il confronto si fa su dati "omogenei, concreti e verificabili": valore di realizzo dei beni, prelazioni, tempi e costi della liquidazione, azioni recuperatorie.
La circolare segna due punti fermi:
- Niente transazione fiscale obbligatoria: richiama Cass. n. 14555 del 16 maggio 2026, secondo cui il cram down nel concordato minore non richiede una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art. 88 del Codice.
- Abuso solo con indizi concreti: con debiti quasi tutti erariali gli uffici valuteranno di eccepire l'inammissibilità per frode (richiamando App. Genova n. 48 del 29 luglio 2025), ma la sola prevalenza del debito fiscale non basta. Servono elementi come la reiterata omissione degli obblighi tributari pur avendo risorse disponibili, o pagamenti preferenziali.
Esdebitazione dell'incapiente: le condizioni
È per la persona fisica meritevole che non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura (art. 283). Si ottiene una sola volta. Se entro tre anni dal decreto arrivano utilità ulteriori, il debito torna esigibile nei limiti del comma 9: i finanziamenti non contano come utilità.
- Soglia di reddito: si considera incapiente anche chi ha un reddito annuo, al netto delle spese di produzione e del mantenimento della famiglia, non superiore all'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo.
- Domanda tramite OCC, con elenco dei creditori, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed entrate del nucleo, più la relazione particolareggiata dell'OCC. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.
- Dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute, a pena di revoca, vigilata dall'OCC per tre anni.
Cosa cambia per lo studio
- Proposte: costruisci il confronto con la liquidazione controllata sui dati che la circolare elenca, perché sono quelli che l'ufficio controllerà.
- Moratoria: metti a piano gli interessi legali sui crediti erariali privilegiati sospesi.
- Debito quasi tutto fiscale: documenta perché non ci sono omissioni reiterate né pagamenti preferenziali, prima che l'ufficio lo contesti.
L'incarico ha anche un lato antiriciclaggio. Secondo le Regole tecniche CNDCEC, il gestore della crisi nominato dall'OCC acquisisce e conserva la nomina; chi invece assiste il debitore come consulente segue l'adeguata verifica ordinaria, con la valutazione del rischio da documentare. La checklist gratuita di adeguata verifica per commercialisti distingue le due prestazioni e ti dice la misura dovuta. Se dall'altra parte c'è un'azienda (un creditore, un fornitore del debitore), protesti e procedure concorsuali li vedi in un controllo veloce prima di firmare.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Parte II: sovraindebitamento ed esdebitazione (premessa, §§3.1, 4.6, 4.7, 6.6), letta il 23/10/2026
- D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), artt. 67, 79, 80, 283, su Normattiva
- Corte di cassazione, sentenza n. 14555 del 16 maggio 2026, e Corte d'appello di Genova, sentenza n. 48 del 29 luglio 2025, come citate nella circolare 9/E/2026
Domande frequenti
Nel concordato minore il silenzio dell'Agenzia delle Entrate vale come voto favorevole?
Sì. Se un creditore non comunica all'OCC adesione o dissenso entro il termine assegnato dal giudice, si intende che abbia prestato consenso alla proposta (art. 79, comma 3, del Codice). La circolare 9/E/2026 chiede per questo agli uffici di esprimere sempre la loro posizione entro i termini.
Per il cram down fiscale nel concordato minore serve la transazione fiscale?
No, secondo la sentenza della Cassazione n. 14555 del 16 maggio 2026 richiamata dalla circolare 9/E/2026: l'omologazione forzosa ai sensi dell'art. 80, comma 3, non è subordinata alla proposta di transazione fiscale dell'art. 88.
Un debito quasi tutto verso il fisco rende il concordato minore abusivo?
Non da solo. La circolare 9/E/2026 dice che la prevalenza del debito erariale non basta: per eccepire l'abuso gli uffici devono trovare elementi concreti, come la reiterata omissione degli obblighi tributari pur con risorse disponibili o pagamenti preferenziali.
Quante volte si può ottenere l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente?
Una sola volta (art. 283, comma 1). Se entro tre anni dal decreto arrivano utilità ulteriori, diverse dai finanziamenti, il debito torna esigibile nei limiti previsti, e il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute.
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