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Risoluzione 42/E: vendita con riserva di proprietà, trascrizione e voltura

Aggiornato al · Atto del

In breve: con la risoluzione n. 42/E del 4 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare) risponde ai quesiti sulle compravendite immobiliari con patto di riservato dominio (artt. 1523 e seguenti del codice civile). Il patto va menzionato nella nota di trascrizione indicando il tipo di negozio, e l'obbligo di richiedere la voltura catastale nasce già alla stipula e alla registrazione dell'atto, senza una seconda voltura al saldo dell'ultima rata.

Cosa dice la risoluzione 42/E?

La risoluzione nasce da incertezze applicative che, secondo l'Agenzia, hanno prodotto soluzioni non uniformi sia per le formalità di pubblicità immobiliare sia per l'aggiornamento delle intestazioni catastali. Nella vendita con riserva di proprietà il compratore ha subito il godimento del bene e i rischi, mentre la proprietà passa con il pagamento dell'ultima rata (art. 1523 c.c.). L'Agenzia configura l'atto come contratto definitivo di compravendita con effetto traslativo differito, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà delle parti.

Quali sono le tre indicazioni?

AmbitoIndicazione dell'Agenzia
Pubblicità immobiliareil patto di riservato dominio va menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 52 del 1985, anche indicando il tipo di negozio («compravendita con riserva di proprietà») nel campo dedicato alla specificazione del negozio
Voltura catastalel'obbligo sorge già con la stipulazione e la registrazione dell'atto (art. 3 del d.P.R. n. 650 del 1972); il successivo pagamento integrale del prezzo non comporta un'ulteriore voltura
Atti catastalinon servono ulteriori annotazioni della riserva: valgono le ordinarie modalità di aggiornamento, con le informazioni della formalità di trascrizione

E quando il compratore paga l'ultima rata?

La risoluzione precisa che la conoscenza dell'effetto traslativo è assicurata dalla successiva annotazione relativa all'atto con cui si attesta l'avvenuto pagamento integrale del prezzo. L'intestazione catastale all'acquirente, scrive l'Agenzia, è un aggiornamento degli archivi e non incide sulla titolarità civilistica, che resta al venditore fino al saldo.

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Fonti

Domande frequenti

Dove va indicata la riserva di proprietà nella trascrizione?

Nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge n. 52 del 1985, indicando il tipo di negozio nel campo dedicato alla specificazione del negozio, secondo la risoluzione 42/E.

Quando nasce l'obbligo di voltura catastale?

Già con la stipulazione e la registrazione dell'atto di vendita con riserva di proprietà (art. 3 del d.P.R. n. 650 del 1972), senza una nuova voltura al pagamento dell'ultima rata.

Cosa succede quando il compratore paga l'ultima rata?

Secondo la risoluzione, la conoscenza dell'effetto traslativo è assicurata dalla successiva annotazione relativa all'atto che attesta il pagamento integrale del prezzo.

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