Partita IVA online per i professionisti dall'area riservata
Aggiornato al · Atto del
In breve: con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 322727 del 5 novembre 2026 arriva nell'area riservata del sito dell'Agenzia un servizio online per presentare la dichiarazione di inizio di un'attività artistica o professionale ai fini IVA, con l'attribuzione della partita IVA. Vale per le persone fisiche che non devono iscriversi al Registro delle imprese o al REA e non devono presentare la Comunicazione unica. Il servizio parte dalla data che l'Agenzia comunicherà con un avviso sul proprio sito.
Cosa dice il provvedimento?
Il provvedimento, emanato in attuazione dell'art. 22 del d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 sul rafforzamento dei servizi digitali, definisce le modalità di utilizzo del servizio online per la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. L'utente inserisce le informazioni richieste dal modello «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Imprese individuali e lavoratori autonomi)», approvato a norma dell'art. 35, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Le informazioni inserite passano per controlli automatici di completezza, correttezza formale e coerenza con i dati dell'Anagrafe tributaria, e per la verifica dei requisiti per usare il servizio. Al termine il servizio rende disponibile la ricevuta con il numero di partita IVA attribuito oppure, se i controlli non sono superati, una ricevuta di scarto con i motivi. La disponibilità dei documenti è comunicata con un avviso nell'area riservata e con un messaggio sull'App IO.
A chi si applica?
Alle persone fisiche che iniziano nel territorio dello Stato un'attività artistica o professionale per la quale:
- non è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo;
- non c'è l'obbligo di presentare la Comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art. 9 del d.l. n. 7 del 2007).
Restano fuori, quindi, le imprese individuali che passano dalla Comunicazione unica e i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Cosa cambia rispetto a prima?
| Finora | Con il nuovo servizio | |
|---|---|---|
| Canale | Modello AA9/12 presentato presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia | Percorso guidato nell'area riservata del sito dell'Agenzia |
| Termine | Entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività | La data di inizio indicata non può precedere di oltre 30 giorni la presentazione |
| Esito | - | Ricevuta con il numero di partita IVA o ricevuta di scarto con i motivi, avviso in area riservata e su App IO |
Il confronto riprende le motivazioni del provvedimento, che descrivono la modalità attuale (modello AA9/12 presso un Ufficio, entro 30 giorni dall'inizio) e il nuovo percorso. Il servizio rende disponibili anche la dichiarazione presentata e le informazioni sullo stato di lavorazione della richiesta.
Da quando si può usare?
Il provvedimento non fissa una data: il servizio è disponibile dalla data che sarà comunicata con un apposito avviso sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia, pubblicazione che tiene luogo di quella in Gazzetta Ufficiale (art. 1, comma 361, della legge n. 244 del 2007, come richiamato nel testo).
Cosa fare in studio, cliente per cliente
- Segui l'avviso di attivazione sul sito dell'Agenzia: fino ad allora vale la modalità attuale.
- Controlla i requisiti prima di indirizzare un nuovo professionista al servizio: persona fisica, attività artistica o professionale, nessun obbligo di Registro imprese, REA o Comunicazione unica.
- Rispetta i 30 giorni: la data di inizio dichiarata non può essere anteriore di oltre trenta giorni alla presentazione.
- Fatti girare la ricevuta con il numero di partita IVA, o quella di scarto con i motivi, per tenerla nel fascicolo del cliente.
Il nuovo professionista che apre la partita IVA spesso diventa un cliente dello studio per la tenuta della contabilità. Nelle Regole tecniche CNDCEC la tenuta della contabilità ha un proprio grado di rischio inerente e richiede l'adeguata verifica antiriciclaggio, mentre la sola predisposizione o invio telematico di pratiche agli uffici pubblici non richiede adempimenti. Con la checklist gratuita di adeguata verifica con il metodo delle Regole tecniche CNDCEC imposti il fascicolo del cliente quando accetti l'incarico.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, provvedimento del Direttore prot. n. 322727/2026 del 5 novembre 2026, «Disponibilità nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate del servizio per l'apertura della partita IVA di persone fisiche che esercitano arti o professioni», letto il 6/11/2026
Domande frequenti
Chi può aprire la partita IVA online con il nuovo servizio?
Le persone fisiche che iniziano un'attività artistica o professionale per la quale non è richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA e non c'è l'obbligo della Comunicazione unica.
Da quando è disponibile il servizio?
Dalla data che l'Agenzia delle Entrate comunicherà con un apposito avviso sul proprio sito: il provvedimento del 5 novembre 2026 non fissa una data.
Si può indicare una data di inizio attività passata?
Sì, ma la data di inizio indicata nella dichiarazione non può essere antecedente di oltre trenta giorni rispetto alla data di presentazione.
Cosa si riceve dopo la presentazione?
La ricevuta con il numero di partita IVA attribuito oppure, se i controlli automatici non sono superati, una ricevuta di scarto con i motivi; la disponibilità è comunicata in area riservata e con un messaggio sull'App IO.
Per lo studio
Adeguata verifica antiriciclaggio del cliente, con il metodo CNDCEC
Checklist gratuita: rischio inerente e specifico, misura dovuta e adempimenti da documentare, scheda stampabile. Con il Fascicolo adeguata verifica a 49€ la completi con i dati del Registro Imprese:
- Scheda di valutazione del rischio CNDCEC compilata, con misura e adempimenti
- Titolare effettivo ricostruito dal Registro Imprese (art. 20 d.lgs. 231/2007), con soci e cariche
- Protesti e procedure concorsuali, con fonte e data
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