Forfetario al 5% per le nuove attività: requisiti, durata e quando si perde
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In breve: nel regime forfetario l'imposta scende dal 15% al 5% per l'anno in cui inizi l'attività e per i quattro successivi, se rispetti tre condizioni: nessuna attività d'impresa, artistica o professionale nei tre anni prima, nessuna mera prosecuzione di un lavoro precedente e, se rilevi l'attività di un altro, ricavi di quell'attività entro 85.000 €. Finiti i cinque anni si passa al 15%.
Cos'è il forfetario al 5% e chi può usarlo?
È l'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 1 comma 65 della legge 190/2014 "al fine di favorire l'avvio di nuove attività". Al posto del 15% del comma 64, chi apre una nuova attività nel forfetario paga il 5% sul reddito forfetario, purché rispetti tutte e tre le condizioni del comma.
Il 5% non è un regime a sé: si applica dentro il forfetario. Quindi servono prima i requisiti generali del regime (ricavi dell'anno precedente entro 85.000 €, nessuna causa di esclusione del comma 57) e poi quelli specifici del comma 65. Le regole generali e lo stato della manovra 2027 sono nella guida flat tax 2027 per le partite IVA.
Quali sono i tre requisiti per il 5%?
Il comma 65 li elenca così, nel testo vigente letto su Normattiva il 23/10/2026. Servono tutti e tre insieme: basta che ne manchi uno perché si applichi il 15%. L'Agenzia delle Entrate li riporta identici nella sua scheda sul regime forfetario.
- Nessuna attività nei tre anni precedenti: non devi aver esercitato, nei tre anni prima dell'inizio, attività artistica, professionale o d'impresa, "anche in forma associata o familiare" (lett. a).
- Nessuna mera prosecuzione: la nuova attività non deve costituire "in nessun modo" mera prosecuzione di un'attività svolta prima come lavoratore dipendente o autonomo, salvo che quella precedente sia stata il periodo di pratica obbligatoria per esercitare arti o professioni (lett. b).
- Attività rilevata entro soglia: se prosegui un'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi e compensi di quell'attività nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite del comma 54, oggi 85.000 € (lett. c).
Come si contano i tre anni senza attività?
Secondo il calendario, non per anni d'imposta. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 10/E del 4/4/2016 (§5) fa l'esempio di chi avvia una nuova attività ad aprile 2016: può avere l'agevolazione se ha chiuso la precedente entro marzo 2013. Il triennio si misura quindi a ritroso dalla data di inizio, giorno per giorno.
La stessa circolare precisa che il blocco non opera se nel triennio hai percepito redditi da un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né se hai partecipato a una società inattiva.
Quando c'è "mera prosecuzione" di un lavoro precedente?
Quando fai la stessa cosa di prima, per la stessa clientela, cambiando solo la forma. La circolare 10/E/2016 (§5) dice che la prosecuzione si valuta nella sostanza, non nella forma: conta se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e richiede le stesse competenze. C'è continuità se eserciti la stessa attività svolta da dipendente, sullo stesso mercato.
- Scopo antielusivo: la regola evita il beneficio a chi cambia solo la veste giuridica dell'attività, o il solo codice ATECO.
- Licenziamento: la prosecuzione rileva anche se il rapporto di lavoro è cessato per cause indipendenti dalla volontà del dipendente.
- Quando non c'è continuità: se la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, o se il lavoro precedente era marginale, cioè svolto con contratti a tempo determinato o di collaborazione per non più della metà del triennio.
- Pratica obbligatoria: il praticantato richiesto per esercitare una professione non conta come attività da cui si "prosegue".
Chi apre la partita IVA mentre lavora ancora come dipendente ha anche i limiti del comma 57 su stipendio e clienti: vedi forfetario e lavoro dipendente.
E se rilevi l'attività di un altro?
Il 5% resta possibile se i ricavi di chi ti cede l'attività, nell'anno precedente, non superano il limite di accesso al forfetario (oggi 85.000 €). La circolare 10/E/2016 (§5) aggiunge che, se il trasferimento avviene in corso d'anno, i ricavi del cedente e i tuoi di quell'anno si sommano: se insieme superano il limite, esci dal regime di favore dall'anno successivo.
Quanto dura il 5% e quando si perde?
Dura cinque periodi d'imposta: quello in cui l'attività è iniziata e i quattro successivi. Il conteggio parte dall'anno di inizio dell'attività, anche se hai aperto a dicembre, e non si allunga. Si perde prima della scadenza se esci dal forfetario, e non si è mai avuto davvero se uno dei tre requisiti mancava fin dall'inizio.
- Fine naturale: dal sesto periodo d'imposta, se resti nel forfetario, paghi il 15%.
- Uscita dal forfetario: il 5% è un'aliquota del forfetario, quindi se esci dal regime non si applica più. Con le regole 2026 si esce l'anno dopo se i ricavi superano 85.000 €, e subito se superano 100.000 € (art. 1 c. 71); i dettagli sono nella guida superamento della soglia di 85.000 euro.
- Uscita e rientro: poiché la finestra è agganciata all'anno di inizio dell'attività, gli anni passati fuori dal forfetario non la allungano. La circolare 10/E/2016 ha applicato questo principio a chi passava al forfetario dai regimi agevolati precedenti: il 5% "per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'inizio dell'attività". Se rientri a finestra chiusa, paghi il 15%. Come si applica al tuo caso, con le date esatte, lo verifichi con il commercialista.
- Requisiti dichiarati in modo infedele: il comma 74 aumenta del 10% le sanzioni minime e massime se dichiari in modo infedele le condizioni del comma 65 e il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.
Quanto vale il 5% rispetto al 15%? Un esempio calcolato
Su 40.000 € di compensi da professionista in gestione separata, l'imposta è 1.153,31 € con il 5% e 3.459,92 € con il 15%: 2.306,61 € in meno ogni anno. I contributi INPS sono identici nei due casi, perché l'aliquota ridotta riguarda solo l'imposta sostitutiva, non la previdenza.
| Voce | Nuova attività (5%) | Aliquota ordinaria (15%) |
|---|---|---|
| Reddito forfetario (40.000 € × 78%) | 31.200,00 € | 31.200,00 € |
| Contributi gestione separata | 8.133,84 € | 8.133,84 € |
| Imponibile (reddito − contributi) | 23.066,16 € | 23.066,16 € |
| Imposta sostitutiva | 1.153,31 € | 3.459,92 € |
| Netto (ricavi − contributi − imposta) | 30.712,85 € | 28.406,24 € |
Sui cinque anni, con un'ipotesi dichiarata: compensi costanti a 40.000 € ogni anno e parametri 2026 invariati. Allora la differenza è 2.306,61 € × 5 = 11.533,05 €. È una moltiplicazione, non una previsione: nella realtà i compensi cambiano, e nei primi anni i contributi dedotti sono quelli pagati per cassa, non quelli dello stesso anno come assume il motore. Il coefficiente cambia per settore (vedi coefficienti di redditività per ATECO), e per artigiani e commercianti i contributi seguono altre regole (contributi INPS nel forfetario 2026).
Il 5% cambia con la manovra 2027?
Al 23 ottobre 2026 non risulta nessuna modifica. Il comma 65 è legge in vigore e le ipotesi di stampa sulla manovra 2027 riguardano la soglia di ricavi, non l'aliquota del 5%: secondo Sky TG24 (13/10/2026) e Alanews (20/10/2026) il forfetario salirebbe a 100.000 euro con imposta invariata. Il disegno di legge di bilancio non è ancora stato approvato dal Consiglio dei ministri.
| Tema | Stato al 23/10/2026 | Fonte |
|---|---|---|
| Aliquota 5% per l'anno di inizio e i quattro successivi, con tre requisiti | Legge in vigore | Art. 1 c. 65 L. 190/2014 |
| Triennio a calendario, mera prosecuzione valutata nella sostanza | Prassi dell'Agenzia delle Entrate | Circ. AE 10/E/2016 §5 |
| Soglia del forfetario a 100.000 euro, imposta invariata | Ipotesi di stampa, non approvata | Sky TG24, 13/10/2026; Alanews, 20/10/2026 |
Se il 5% spetti nel tuo caso dipende dalla tua storia lavorativa: il simulatore mostra la differenza in euro, la verifica dei requisiti si fa con il commercialista. Se stai valutando anche il regime ordinario: forfetario o regime ordinario.
Fonti
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 commi 54-89, testo vigente (Normattiva): commi 64, 65, 71 e 74. Consultata il 23/10/2026.
- Agenzia delle Entrate, scheda "Regime forfetario": "Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività". Consultata il 23/10/2026.
- Agenzia delle Entrate, circolare 10/E del 4 aprile 2016, §5 (nuove attività) e quinquennio residuo per chi veniva dai regimi precedenti. Consultata il 23/10/2026.
- Agenzia delle Entrate, circolare 9/E del 10 aprile 2019, §4.4: 5% per i primi cinque periodi d'imposta alle condizioni del comma 65. Consultata il 23/10/2026.
- INPS, circolare n. 8 del 3 febbraio 2026: aliquote gestione separata 2026. Consultata il 23/10/2026.
- Governo, comunicato del Consiglio dei ministri n. 192 del 13/10/2026 (Documento programmatico di bilancio). Consultata il 23/10/2026.
- Sky TG24, 13/10/2026 e Alanews, 20/10/2026 (ipotesi di stampa sulla manovra 2027). Consultate il 23/10/2026.
Domande frequenti
Quali sono i requisiti per il forfetario al 5%?
Tre, tutti insieme (art. 1 comma 65 legge 190/2014): nessuna attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti; la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di un lavoro dipendente o autonomo precedente, salvo la pratica obbligatoria per una professione; se rilevi l'attività di un altro, i suoi ricavi dell'anno precedente non devono superare 85.000 €.
Per quanti anni si paga il 5% nel forfetario?
Per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, quindi cinque anni d'imposta in tutto, anche se hai aperto a fine anno. Dal sesto anno, se resti nel forfetario, l'imposta sostitutiva passa al 15%. Gli anni eventualmente passati fuori dal regime non allungano la finestra.
Quando si perde l'aliquota del 5%?
Alla fine dei cinque anni, oppure prima se esci dal forfetario: con le regole 2026 l'anno dopo aver superato 85.000 € di ricavi, subito oltre 100.000 €. Gli anni fuori dal regime non allungano la finestra, che parte dall'anno di inizio dell'attività. Non spetta proprio se uno dei tre requisiti mancava all'inizio.
Se faccio da libero professionista lo stesso lavoro che facevo da dipendente ho il 5%?
Di regola no, se ti rivolgi alla stessa clientela con le stesse competenze: per la circolare 10/E del 2016 è mera prosecuzione, anche se il rapporto è cessato contro la tua volontà. Non c'è continuità se cambiano attività o mercato, se il lavoro precedente era a termine o in collaborazione per non più di metà del triennio, o se era la pratica obbligatoria.
Quanto si risparmia con il 5% invece del 15%?
Dipende da ricavi, settore e contributi. Con 40.000 € di compensi da professionista in gestione separata l'imposta è 1.153,31 € invece di 3.459,92 €: 2.306,61 € l'anno. Ipotizzando compensi costanti per cinque anni, 11.533,05 €. I contributi INPS non cambiano, perché la riduzione riguarda solo l'imposta sostitutiva.
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