Concordato minore: chi può accedere, cosa deve prevedere la proposta e quando servono risorse esterne
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In breve: il concordato minore è la proposta ai creditori riservata ai debitori in sovraindebitamento che non sono consumatori: professionisti, imprenditori minori e gli altri soggetti dell'art. 2 (art. 74 del Codice della crisi). La proposta è ammessa quando consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale; negli altri casi serve un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l'attivo disponibile. Il testo è stato modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Chi può proporlo
Possono proporlo i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, esclusi i consumatori. Chi non è sicuro della propria qualifica deve chiarirlo prima, perché dalla qualifica dipende la strada: per il consumatore c'è la ristrutturazione dei debiti.
Continuità o risorse esterne
La regola dell'art. 74 è doppia. Se la proposta consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, è ammessa. Fuori da questo caso è proponibile solo se prevede risorse esterne che incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della domanda: l'aiuto di un familiare, di un socio o di un terzo, per esempio. Il testo non fissa una percentuale minima di soddisfacimento per i chirografari.
Cosa deve contenere la proposta
La proposta prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma, indica in modo specifico modalità e tempi di adempimento e può dividere i creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del concordato preventivo (Capo III del Titolo IV).
Documentazione e crediti privilegiati
L'art. 75 regola la documentazione e il trattamento dei crediti privilegiati: se un creditore con prelazione è soddisfatto solo in parte, il trattamento non può essere peggiore di quello che avrebbe in una liquidazione controllata. L'art. 76 disciplina la presentazione della domanda e l'attività dell'OCC; gli artt. 77-83 trattano inammissibilità, procedimento, maggioranza per l'approvazione, omologazione, esecuzione e revoca. L'elenco dei creditori, con garanzie e privilegi, è quindi il primo documento da costruire con cura: come prepararlo.
Questa guida spiega la legge in modo generale e non è consulenza legale: chi è in sovraindebitamento ha bisogno di un professionista che guardi il suo caso e il testo vigente.
Fonti
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), testo vigente su Normattiva, da riconfrontare a ogni uso; articoli letti il 24/10/2026 su Brocardi.it
- Art. 74 CCII, proposta di concordato minore, consultato il 24/10/2026
- Sezione III del Capo II, artt. 74-83 CCII, consultata il 24/10/2026
Domande frequenti
Chi può accedere al concordato minore?
I debitori in stato di sovraindebitamento dell'art. 2, comma 1, lett. c), esclusi i consumatori (art. 74): professionisti, imprenditori minori e altri soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Serve la continuità dell'attività?
La proposta è ammessa se consente la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale. Altrimenti è proponibile solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l'attivo disponibile.
Si può dividere i creditori in classi?
Sì, la proposta può prevedere le classi. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
Che trattamento hanno i creditori privilegiati?
L'art. 75 disciplina il trattamento dei crediti privilegiati; per i creditori con prelazione soddisfatti solo in parte il trattamento non può essere peggiore di quello della liquidazione controllata.
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