Ristrutturazione dei debiti del consumatore (piano del consumatore): requisiti, contenuto e cosa decide il giudice
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In breve: la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che molti chiamano ancora piano del consumatore, è la procedura con cui la persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei a un'attività professionale propone ai creditori, con l'ausilio dell'OCC, di pagare in tempi e modi diversi, anche in misura parziale (art. 67 del Codice della crisi). La domanda si presenta al giudice tramite l'OCC (art. 68), l'art. 69 elenca le condizioni che la escludono e gli artt. 70-73 regolano apertura, omologazione, esecuzione e revoca.
Cosa può prevedere il piano
Il contenuto del piano è libero: tempi e modalità di pagamento sono quelli che il consumatore propone, con il pagamento parziale dei creditori come ipotesi normale. Il testo consente di ristrutturare anche i debiti da finanziamenti con cessione del quinto di stipendio, TFR o pensione e da prestiti su pegno. Il piano deve però poggiare su numeri veri: la quota di reddito realmente disponibile dopo le spese necessarie al mantenimento del nucleo, gli eventuali beni da mettere a disposizione, l'aiuto di terzi.
La domanda e il ruolo dell'OCC
La domanda si presenta al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se non c'è, il presidente del tribunale nomina un professionista che ne svolge le funzioni (art. 68). All'istanza va allegata la relazione dell'OCC, che indica le cause dell'indebitamento e la diligenza usata nell'assumere le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e la stima dei costi. Deve inoltre riferire se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore, tenuto conto del reddito disponibile al netto di un tenore di vita dignitoso: una quantificazione non inferiore all'assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala ISEE per il numero dei componenti del nucleo è considerata idonea. Qui la guida all'OCC.
Effetti pratici da sapere
Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, con l'eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio. Entro sette giorni dal conferimento dell'incarico l'OCC informa l'agente della riscossione e gli uffici fiscali, che entro quindici giorni comunicano il debito tributario accertato e gli accertamenti pendenti (art. 68). Per questo l'estratto di ruolo è tra i primi documenti da chiedere.
Chi non può accedere
L'art. 69 esclude il consumatore che è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che ha già beneficiato dell'esdebitazione due volte o che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento, o ha violato i principi sul merito creditizio (art. 124-bis del Testo unico bancario), non può opporsi all'omologazione contestando la convenienza del piano. Approfondimento: meritevolezza, colpa grave e malafede.
Sei davvero consumatore?
Se i debiti nascono in parte da un'attività, la qualifica non è scontata: per chi ha avuto una ditta, una partita IVA o una quota di società va verificata sul caso concreto. Se non sei consumatore, la strada è il concordato minore o la liquidazione controllata. Il dossier che prepari include i dati che servono a questa valutazione (cariche e quote in aziende dal Registro Imprese).
Questa guida spiega la legge in modo generale e non è consulenza legale: chi è in sovraindebitamento ha bisogno di un professionista che guardi il suo caso e il testo vigente.
Fonti
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), testo vigente su Normattiva, da riconfrontare a ogni uso; articoli letti il 24/10/2026 su Brocardi.it
- Art. 67 CCII, procedura di ristrutturazione dei debiti, consultato il 24/10/2026
- Art. 68 CCII, presentazione della domanda e attività dell'OCC, consultato il 24/10/2026
- Art. 69 CCII, condizioni soggettive ostative, consultato il 24/10/2026
Domande frequenti
Cos'è la ristrutturazione dei debiti del consumatore?
È la procedura dell'art. 67 del Codice della crisi con cui il consumatore sovraindebitato propone ai creditori, con l'ausilio dell'OCC, un piano di pagamento con tempi e modalità propri, anche parziale.
Si può proporre un pagamento parziale dei debiti?
Sì, il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento parziale. Può riguardare anche i debiti da cessione del quinto di stipendio, TFR o pensione e da prestiti su pegno.
Chi presenta la domanda al giudice?
La domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; in sua assenza il presidente del tribunale nomina un professionista che ne svolge le funzioni (art. 68).
Quando il consumatore non può accedere alla procedura?
Se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti, se ha già avuto due esdebitazioni o se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69).
Gli interessi continuano a maturare dopo la domanda?
No, ai soli effetti del concorso: il deposito sospende la maturazione degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68).
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