Consiglio di Stato 6702/2026: RTI, anomalia e subappalto
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In breve: con la sentenza n. 6702 del 31 agosto 2026 la quinta sezione del Consiglio di Stato ha confermato un'aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo di imprese, fissando alcuni principi utili a chi partecipa alle gare: la ripartizione interna dei servizi nel RTI può cambiare se il bando non la vincola, la verifica di anomalia guarda all'offerta nel suo complesso e un lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa non è un subappaltatore. La giustizia amministrativa l'ha segnalata tra le decisioni in evidenza.
Qual era la gara?
La gara, bandita dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, riguardava il servizio nazionale gratuito di assistenza alle donne vittime di violenza e stalking legato al numero di pubblica utilità 1522, articolato in cinque componenti (assistenza, monitoraggio e statistiche, infrastruttura tecnologica, comunicazione e sito web, coordinamento). L'aggiudicazione a un raggruppamento di enti del terzo settore era stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n. 18277 del 22 ottobre 2025. Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del raggruppamento, ha respinto l'appello incidentale della concorrente e, in riforma, ha respinto il ricorso di primo grado.
Quali principi fissa la sentenza?
| Tema | Principio, come riportato nelle massime |
|---|---|
| Quote di servizio nel RTI | Redistribuire le parti dei servizi tra le imprese del raggruppamento durante la gara non è causa di esclusione se il bando non impone una corrispondenza tra requisiti e quote di esecuzione e tutte le imprese sono qualificate. |
| Giustificazioni dell'anomalia | Precisare in sede di anomalia come i servizi si dividono tra le imprese del RTI riguarda l'imputazione dei costi e non modifica l'offerta, se non ne altera il contenuto sostanziale. |
| Verifica di congruità | Il giudizio è globale e sintetico: si possono rimodulare le singole voci di costo, ma non l'importo complessivo né le voci che il bando chiede di indicare. |
| Termine per le giustificazioni | Il termine di quindici giorni dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è ordinatorio: superarlo non fa decadere la stazione appaltante né comporta l'esclusione. |
| Requisiti di esecuzione | Contano nella fase di esecuzione; diventano requisiti di partecipazione solo se il bando li qualifica espressamente come elementi essenziali dell'offerta o condizioni di ammissione. |
| Clausole ambigue del bando | Si interpretano in modo letterale e sistematico; nel dubbio su requisiti o cause di esclusione prevale l'interpretazione che favorisce la partecipazione. |
| Subappalto o contratto d'opera | Ai sensi dell'art. 119, comma 3, del d.lgs. 36/2023 non è subappalto l'attività di un lavoratore autonomo senza autonoma organizzazione imprenditoriale, se accessoria o strumentale alle prestazioni principali. |
| Separazione tra offerta tecnica ed economica | Non è assoluta: un concorrente riammesso dal giudice può essere valutato anche dopo l'apertura delle offerte economiche, senza rifare tutta la gara. |
Perché conta la distinzione tra subappalto e lavoro autonomo?
Nel caso deciso il bando vietava il subappalto e il TAR aveva qualificato come subappalto le prestazioni di un collaboratore del raggruppamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto il contrario: il subappaltatore esegue direttamente una parte del contratto sostituendosi all'affidatario, mentre il lavoratore autonomo rende la prestazione all'aggiudicatario, che la inserisce nella propria organizzazione. Per la sentenza la distinzione va fatta caso per caso, guardando a quanto conta l'organizzazione di mezzi del collaboratore rispetto alla sua esperienza personale.
Cosa fare prima di entrare in un RTI o affidare una parte del lavoro
- Leggi nel bando se le quote sono vincolate: la sentenza salva la redistribuzione interna solo perché il bando non imponeva corrispondenza tra requisiti e quote né chi dovesse eseguire cosa.
- Prepara le giustificazioni di anomalia per impresa: tieni distinta l'imputazione dei costi tra mandataria e mandanti, senza toccare l'importo complessivo e le voci richieste dal bando.
- Qualifica bene chi lavora per te: se il bando limita o vieta il subappalto, documenta quando un collaboratore è un professionista o un lavoratore autonomo senza organizzazione d'impresa e quando invece è un'impresa che esegue una parte del contratto.
- Verifica i partner prima di firmare l'impegno a costituire il raggruppamento: nel RTI le imprese rispondono in solido verso la stazione appaltante, come ricorda la sentenza citando il codice dei contratti.
Prima di entrare in un raggruppamento o affidare un subappalto, il controllo protesti e procedure concorsuali (5,90€) ti mostra con fonte e data se l'impresa partner ha procedure aperte. Con procedure concorsuali più titolare effettivo (14,90€) vedi anche chi c'è dietro la società.
Fonti
- Giustizia amministrativa, «Suddivisione servizi nei RTI, imputazione costi, requisiti di partecipazione, verifica anomalia, subappalto, separazione tra offerta tecnica ed economica», massime della sentenza Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2026, n. 6702, letto il 30/10/2026
- Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 agosto 2026, n. 6702 (ricorso n. 8498/2025), testo integrale, letto il 30/10/2026
Domande frequenti
Cosa ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza 6702/2026?
Ha accolto l'appello del raggruppamento aggiudicatario del servizio legato al numero 1522, ha respinto l'appello incidentale e, riformando la sentenza del TAR Lazio n. 18277/2025, ha respinto il ricorso di primo grado.
Un RTI può cambiare la ripartizione dei servizi durante la gara?
Secondo la sentenza sì, se il bando non impone una corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione o chi debba eseguire determinati servizi, e tutte le imprese sono qualificate.
Il termine di quindici giorni per le giustificazioni di anomalia è perentorio?
No. Per la sentenza il termine dell'art. 110, comma 2, del d.lgs. 36/2023 è ordinatorio: il suo superamento non fa decadere la stazione appaltante né comporta l'esclusione.
Un lavoratore autonomo è un subappaltatore?
Non lo è se non ha un'autonoma organizzazione imprenditoriale e la sua attività è accessoria o strumentale alle prestazioni principali dell'affidatario, come prevede l'art. 119, comma 3, del d.lgs. 36/2023 secondo la massima.
Appalti e cantieri
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