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FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità

Apertosenza data di chiusura

Scheda aggiornata dalla fonte il · Verificata da Veryfy il

In breve: Il bando «FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità», gestito da REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA, non ha una data di chiusura indicata dalla fonte. Si rivolge a imprese di ogni dimensione con attività in Friuli-Venezia Giulia. Forma dell'aiuto: contributo a fondo perduto. Stanziamento complessivo: 80.000 €.

Scheda ufficiale, dati letti il 28 ottobre 2026
Chi lo concedeREGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA
Apertura
ChiusuraNon indicata dalla fonte
Note su apertura e chiusuraSportello presentazione domande sempre aperto (Procedura valutativa a sportello)
DoveFriuli-Venezia Giulia
Dimensione dell'impresaImprese di ogni dimensione
Chi può presentare domandaProfessionista
Forma dell'aiutoContributo a fondo perduto
Costi ammessiCosto del personale, Fabbricati e terreni, Formazione Professionale, Impianti/Macchinari/Attrezzature, Materie prime, di consumo e merci, Servizi, brevetti e licenze, Spese generali/altri oneri
Stanziamento complessivo80.000 €
ObiettiviLiquidità, Avvio e sviluppo d'impresa, Imprenditoria giovanile, Imprenditoria femminile
Settori (ATECO)Tutti i settori ammessi agli aiuti, secondo la fonte
Base normativaREGIONE FVG - Legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 Interventi in materia di professioni

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Confronta la tua impresa con i requisiti della scheda ufficiale. I dati restano nel tuo browser e valgono per tutti i bandi dell'hub.

Requisiti della scheda verificati: 2 su 4

  • ✓Finestra di domanda. Aperto, senza data di chiusura indicata: spesso vuol dire fino a esaurimento delle risorse, controlla le note della scheda.
  • ?Territorio. Scegli la regione in cui opera la tua impresa.
  • ?Dimensione d'impresa. Scegli la dimensione o calcolala con i dati di bilancio.
  • ✓Settore (ATECO). Tutti i settori ammessi agli aiuti, secondo la scheda.
  • –Spesa del progetto. La scheda non indica limiti di spesa.

Solo i requisiti presenti nella scheda ufficiale: il bando può prevederne altri. Fa fede il testo dell'ente.

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  • Dove opera l'impresa, come risulta dal Registro Imprese: il bando dice se conta la sede legale o un'unità locale.

Molti di questi dati sono nel Registro Imprese: con il report Verifica sulla tua azienda (19€) li vedi insieme a protesti e titolare effettivo; con il report Decisione (49€) anche le relazioni con altre società.

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«FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità» non ha una data di chiusura nel catalogo: per i bandi senza data di chiusura non mandiamo promemoria.

Puoi ricevere il riepilogo del lunedì con i bandi nuovi e in scadenza dei filtri qui sotto, solo se ce n'è almeno uno. Senza filtri: tutti i bandi del catalogo. Se sei già iscritto e lasci i filtri vuoti, restano quelli che hai.

Filtri del riepilogo (facoltativi)
Forma dell'agevolazione e obiettivo
Forma dell'agevolazione
Obiettivo

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Cosa dice la scheda ufficiale

Cos'è

Contributo a fondo perduto per consentire alle professioniste ed ai professionisti che svolgono l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità L’importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario per ciascun figlio non può superare il limite massimo pari a euro 6.000,00 ovvero euro 8.000,00 nel caso in cui l’intervento sia rivolto ad un minore con handicap grave. L’ammontare del contributo è pari a:- 60% delle spese ammissibili, qualora alla data di presentazione della domanda di contributo non sia ancora mai stata presentata alcuna dichiarazione relativa al reddito professionale;- 50% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;- 40% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere compreso tra 20.000,00 e 40.000,00 euro;- 30% delle spese ammissibili, qualora il reddito professionale netto indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, risulti essere superiore a 40.000,00 euro. Nel caso in cui la richiesta di contributo sia riferita a interventi di conciliazione per il figlio con handicap grave le percentuali sono elevate rispettivamente del 10%. Esclusivamente per le spese sostenute per l’intervento previsto per l’attivazione di rapporti di sostituzione o collaborazione, l’ammontare del contributo è elevato all’ 80% delle spese ammissibili, qualora il rapporto di sostituzione o di collaborazione venga attivato con un sostituto o un collaboratore iscritto da non più di dodici mesi all’Ordine o Collegio di pertinenza o all’associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall’articolo 4 della legge regionale 13/2004 ovvero inserita ai sensi della legge 4/2013, nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi. La domanda per il medesimo figlio può essere presentata per tre volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 6.000,00. Qualora gli interventi di conciliazione siano rivolti ad un minore con handicap grave la domanda di contributo può essere presentata per cinque volte fino al raggiungimento del limite massimo di contributo pari a euro 8.000,00. Le domande di contributo successive alla prima possono essere presentate solo dopo l’avvenuta presentazione all’ufficio della rendicontazione relativa alla domanda precedente. Nel caso in cui i genitori siano entrambi professionisti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, qualora un genitore abbia già presentato la domanda di contributo per uno qualsiasi degli interventi di conciliazione, l’altro genitore non può presentare domanda di contributo per il medesimo figlio. Nel caso in cui i genitori siano entrambi professionisti, separati legalmente e non conviventi, è consentito a ciascun genitore presentare la domanda di contributo nel limite massimo del 50% del contributo massimo consentito per ciascun figlio ovvero nella misura del 100% in caso di rinuncia da parte di un genitore a favore dell’altro. Le domande di contributo devono essere presentate in bollo (16,00 euro), prima dell'inizio degli interventi di conciliazione, e devono essere presentate esclusivamente tramite sistema telematico dedicato e accessibile dal sito web della Regione FVG (vedi link presente in questa pagina alla voce "Link istituzionale").

A chi si rivolge

Professionisti ordinistici regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali.- Professionisti non ordinistici che siano aderenti ad associazioni inserite nel registro regionale previsto dall' art. 4 della LR 13/2004.- Professionisti non ordinistici, titolari di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell’ elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel proprio sito internet. Il richiededente deve:- svolgere l’attività professionale in forma individuale, associata o societaria- essere residente in Friuli Venezia Giulia- avere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia- svolgere esclusivamente di un’attività libera e professionale Inoltre non deve essere lavoratore dipendenti a tempo indeterminato, titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall’I. N. P. S. o da altre casse pubbliche o private, collaboratore di impresa familiare,artigiano, commerciante, coltivatore diretto, titolare di impresa individuale, amministratore di società di persone o di capitali, diversa da quella costituita per l’e sercizio della propria attività professionale. I requisiti devono essere posseduti dal beneficiario per l’intera durata del periodo contributivo, che inizia dalla data di presentazione della domanda e si conclude il giorno in cui il beneficiario presenta la rendicontazione della spesa sostenuta.

Cosa prevede

Tipologia di interventi che si possono attivare per la conciliazione:1. FRUIZIONE SERVIZI DI BABY SITTING: il professionista può fruire dei servizi di baby sitting instaurando, con persone iscritte agli sportelli Si. Con. Te (attivati presso i Centri per l’Impiego) o iscritte agli elenchi baby sitter istituiti dai Comuni, contratti di lavoro domestico di livello almeno B Super o mediante prestazioni di lavoro occasionali utilizzando il Libretto Famiglia. L'intervento per la fruizione di servizi di baby sitting deve avere una data di inizio successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e può essere attivato in presenza di figli fino a tre anni o fino a otto anni se minore con handicap grave.È ammissibile a contributo la spesa riferita al compenso per il servizio di baby sitting, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali. Il limite massimo di spesa ammessa a contributo non può superare complessivamente (conteggiando cumulativamente le spese ammesse di eventuali precedenti domande di contributo presentate per il medesimo figlio) l’importo di 2.500,00 euro, elevato a 4.000,00 euro se l’intervento è riferito a un minore con handicap grave.2. SOSTITUZIONE DEL PROFESSIONISTA: il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere la totalità delle proprie attività lavorative.3. COLLABORAZIONE CON IL PROFESSIONISTA: il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere una parte delle proprie attività lavorative L'intervento di sostituzione o di collaborazione deve avere una data di inizio successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e può essere attivato per:- accertata gravità o complicanza della gestazione: per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicanza e fino alla data presunta del parto risultante dal medesimo certificato;- nascita del figlio: per 6 mesi anche frazionabili nel tempo, a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto ed entro i tre anni di vita del bambino ovvero, in caso di affidamento o adozione, entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;- per la nascita di un figlio con handicap grave, per 12 mesi anche frazionabili nel tempo, a decorrere dal mese precedente la data presunta del parto ed entro gli otto anni di vita del bambino ovvero, in caso di affidamento o adozione, entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età (per figlio con handicap grave si intende il minore in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), escluso il minore ricoverato a tempo pieno presso struttura ospedaliera o istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore)).È ammissibile a contributo la spesa riferita al compenso del professionista sostituto o collaboratore, comprensiva delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali. Il limite massimo mensile ammesso a contributo è pari a 2.000,00 euro. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono al netto dell’IVA. Sono ammissibili le spese al lordo dell’IVA qualora l’imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile (es. professionisti in regime fiscale “dei minimi” o forfettario).

Testo del catalogo incentivi.gov.it, riportato senza modifiche.

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Domande frequenti

Chi può partecipare al bando FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità?

Secondo la scheda ufficiale possono partecipare imprese di ogni dimensione (tipologia: professionista), con attività in Friuli-Venezia Giulia. Il bando può fissare altri requisiti: verificali nel testo ufficiale.

Qual è la scadenza del bando FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità?

Il bando non ha una data di chiusura indicata dalla fonte. Nota della fonte: Sportello presentazione domande sempre aperto (Procedura valutativa a sportello)

Dove si presenta la domanda per il bando FVG - Interventi per la conciliazione della professione con la maternità e paternità?

Il soggetto che concede l'aiuto è REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA. Modalità e modulistica sono sul sito istituzionale linkato nella scheda.

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Fonte dei dati: catalogo open data di incentivi.gov.it (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), licenza IODL 2.0, letto il 28 ottobre 2026. Veryfy riorganizza i dati senza cambiarli: fa fede il bando pubblicato dall'ente. Come lavoriamo.